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I N T E S I   B a n n e r
SISTEMA TRACCIABILITA' AGROALIMENTARE E SANITARIO I N T E S I   B a n n e r

 

 

INTESI - Tracciabilità Agroalimentare e Prodotti Ittici 

Regolamento (CE) n. 178/2002

Vai alla pagina specifica dei Servizi

Vai alla pagina dedicata al Software per la Tracciabilità, Trace-One

Scarica il documento ufficiale INDICOD per la filiera agroalimentare

Scarica il documento ufficiale INDICOD per la filiera ittica

Scarica il documento ufficiale INDICOD per la filiera dell'ortofrutta

Tracciabilità  rappresenta  oggi  la  parola  chiave  sulla  scena agroalimentare, la risposta alle crescenti richieste di sicurez- za  alimentare  da  parte  del  consumatore  e  lo  strumento  di condivisione delle responsabilità  tra gli attori della filiera. E’ anche  però  uno  strumento  di  competitività  e  razionalizza- zione dei sistemi produttivi, nonché  di valorizzazione delle produzioni agroalimentari di qualità .

Obiettivo di questa pubblicazione, curata dall’area agroali- mentare di Indicod e realizzata nell’ambito delle iniziative a supporto delle filiere, è  contribuire a fare chiarezza sul tema, analizzando i principali aspetti della tracciabilità , le modalità  per progettarla ed applicarla lungo la filiera.

In particolare, lo studio prende in esame i seguenti temi:

- definizioni di tracciabilità ;

- normativa di riferimento;

- interessi e istanze di istituzioni, produttori e consumatori;

- caratteristiche ed elementi costitutivi dei sistemi di traccia- bilità ;

- lo standard EAN/UCC per la tracciabilità ;

- metodologie operative per l’implementazione di sistemi di tracciabilità  nelle filiere agroalimentari.

Questo contributo si occupa di tracciabilità  dei prodotti lungo tutta la filiera fino alla distribuzione dei prodotti finiti. Per tale motivo esso è  rivolto a tutti gli operatori della filiera, ai fornitori  di  servizi  e  a  tutti coloro  che  sono  a  vario  titolo coinvolti in sistemi di tracciabilità .

Il lavoro si posiziona inoltre in un panorama aperto, globale ed intersettoriale fra partner indipendenti, dove sono richie- sti un linguaggio comune ed uno standard. Si focalizza per- tanto sugli elementi che riguardano la tracciabilità  dei flussi fisici ed informativi fra diversi partner, anziché  sulle procedure interne specifiche di ciascuna azienda.

                                                             

Riguardo al significato del termine tracciabilità  è  opportuno fare riferimento ad alcune definizioni contenute nelle principali norme nazionali ed inter- nazionali. Secondo la ISO 8402, per tracciabilità  si intende “la capacità  di risalire alla storia e all’uso o alla localizzazione di una entità  mediante identifi- cazioni registrate”; la definizione è  ripresa all’interno della UNI EN ISO 9000 ed espressa come “capacità  di risalire alla storia, all’utilizzazione o all’ubicazione di ciò  che si sta considerando”.

                                                             

Riteniamo, comunque, che le principali definizioni alle quali fare riferimento sia- no  contenute  nella  norma  UNI  10939  (Sistemi  di  rintracciabilità  nelle  filiere agroalimentari – Principi generali per la progettazione e l’attuazione), che defini- sce la “rintracciabilità  di filiera” come “la capacità  di ricostruire la storia e di se- guire l’utilizzo di un prodotto mediante identificazioni documentate relativamente   ai   flussi   materiali   e   agli   operatori   di   filiera”   e   nel   Regolamento   (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità  europea per la sicurezza alimentare, fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare e definisce la rintracciabilità  come “la pos- sibilità  di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione” (articolo 3, comma 15). 

La filiera agroalimentare individua le attività  ed i flussi che hanno rilevanza critica per le caratteristiche del prodotto.

La rintracciabilità  è  la capacità  di ricostruire la storia e di seguire l’utilizzo di ogni prodotto singolarmente e materialmente identificabile attraverso tutte le fasi  della  produzione,  della  trasformazione  e  della  distribuzione  mediante identificazioni documentate relativamente ai flussi materiali e agli operatori di filiera

I flussi materiali sono “le materie prime, gli additivi, i semilavorati ed i mate- riali di imballaggio che, in qualunque punto della filiera, entrano nel pro- cesso produttivo”

Il  sistema  di  rintracciabilità  consiste  in  un  “insieme  organizzato,  che  con-

sente la rintracciabilità  in una filiera agroalimentare”

 

TRACCIABILITÀ O RINTRACCIABILITÀ?

I termini “tracciabilità ” e “rintracciabilità ” vengono spesso utilizzati come sinoni- mi. In realtà , identificano due processi speculari; non a caso gli anglosassoni uti- lizzano il termine tracking per la tracciabilità  e tracing per la rintracciabilità . La tracciabilità /tracking è  il processo che segue il prodotto da monte a valle della filiera e fa in modo che, ad ogni stadio attraverso cui passa, vengano lasciate op-

portune tracce (informazioni). La rintracciabilità /tracing è  il processo inverso, che deve essere in grado di raccogliere le informazioni precedentemente rilasciate. Nel primo caso, il compito principale è  quello di stabilire quali agenti e quali informazioni debbano “lasciare traccia”; nel secondo, si tratta principalmente di evidenziare lo strumento tecnico più  idoneo a rintracciare queste “tracce”. E’ su- perfluo sottolineare, comunque, che i due processi sono fortemente interconnessi e basati su un sistema che, in assenza di specifici riferimenti alla direzione dell’analisi, chiameremo di “tracciabilità ”. 

 

TRACCIABILITÀ INTERNA E DI FILIERA

Tracciabilità  interna: è  la tracciabilità  lungo tutto il processo o la trasformazione svolta da ciascun partner sui suoi prodotti. Ha luogo indipendentemente dai part- ner commerciali e si concretizza in una serie di procedure interne, specifiche di ciascuna azienda, che consentono di risalire alla provenienza dei materiali, al lo- ro utilizzo e alla destinazione dei prodotti.

Tracciabilià  di  filiera:  si  tratta  di  un  processo  inter-aziendale,  che  risulta  dalla combinazione dei processi di tracciabilità  interni a ciascun operatore della filie- ra, uniti da efficienti flussi di comunicazione. La realizzazione di sistemi di trac- ciabilità  interna costituisce dunque un prerequisito senza il quale non vi può  es- sere tracciabilità  di filiera.La tracciabilità  di filiera è  un processo non governabile da un singolo soggetto, ma basato sulle relazioni tra gli operatori; per questo motivo necessita il coinvol- gimento di ogni soggetto che ha contribuito alla formazione del prodotto ed è  di più  complessa e difficile realizzazione.

 

TRACCIABILITÀ ED ETICHETTATURA

Vale la pena sottolineare che spesso si è  portati ad attribuire alla tracciabilità  ruoli e valenze che in realtà  riveste solo in parte. Non bisogna infatti confondere la tracciabilità  con la comunicazione al consumatore di informazioni che caratterizzano il prodotto.

Ciò  che è  essenziale ai fini della tracciabilità  è  solo l’identificazione delle aziende che hanno partecipato alla formazione di ciascuna unità  di prodotto singolar- mente e materialmente identificabile e che pertanto ne hanno la responsabilità . Comunicare un metodo di produzione, l’origine geografica, la categoria o la com- posizione di un prodotto non significa invece propriamente parlare di rintraccia- bilità , bensì di etichettatura. L’etichetta è  infatti lo strumento che permette di tra- sferire ai consumatori informazioni relative al prodotto. 

Anche a livello normativo, i concetti di tracciabilità  ed etichettatura si sono spes- so sovrapposti, laddove il legislatore ha stabilito l’obbligo di riportare in etichetta determinate informazioni relative ai prodotti, al fine di favorire la trasparenza delle informazioni al consumatore.

 L’obbligo di portare informazioni al consumatore introduce la necessità  di un tra- sferimento di dati lungo la filiera e rende indispensabili solidi sistemi di traccia- bilità  interna e un sistema efficace di comunicazione per il trasferimento delle informazioni lungo la filiera.

Attorno al tema della tracciabilità  ruotano una serie di istanze ed interessi provenienti da: istituzioni, imprese, consumatori.

 

LE ISTANZE DI RIFERIMENTO

-Prevenzione delle frodi di impresa

                                                                                                            -Vantaggio commerciale

-Risk management

-Integrazione con altri sistemi di gestione: Qualità, Produzione, Logisticamatore

-Necessità di aumentare la “Consumer Confidence

-Bisogno di maggiori informazioni

La realizzazione di sistemi di tracciabilità  nelle filiere agroalimentari è  legata principalmente alla ne- cessità , da parte delle istituzioni e delle  autorità   competenti,  di  ga- rantire la sicurezza degli alimenti e di focalizzare interventi e controlli in caso di emergenza.

Le filiere costituiscono un sistema articolato e complesso. In situazioni di emergenza o di rischio è  dif- ficile rassicurare i consumatori ed attuare efficaci misure di controllo

e di gestione. La tracciabilità  consente di cercare ed individuare le cause dei rischi, operare misure adeguate sulla filiera sospetta ed evitare che il problema si ripeta.

Più  nel dettaglio, l’identificazione di un prodotto e la sua rintracciabilità  sono finalizzate alla possibilità  di:

-Risalire alle caratteristiche del prodotto (parti costitutive; lotto di appartenenza; processi produttivi adottati)

-Ricostruire  la  sua  storia  tecnico-commerciale  (passaggi  di  proprietà ;  cambia- mento di destinazione; accertamento delle cause di inconvenienti, ecc.)

-Richiamare un prodotto se si riscontra un rischio per la salute umana e l’am- biente

- Agevolare l’identificazione ed il controllo di effetti indesiderati e a lungo termi- ne sull’ambiente e sulla salute delle persone e degli animali

-Contribuire al controllo delle informazioni sull’etichetta

 

                                                             

LA NORMATIVA COMUNITARIA

La  sicurezza  degli  alimenti  a  disposizione  dei  cittadini  è  da  sempre  uno  degli aspetti prioritari per le autorità  dell’Unione Europea. Leggi, norme e direttive ge- nerali e settoriali controllano vari aspetti della produzione alimentare e sono fre- quentemente rafforzate da norme locali emanate dai governi nazionali.

 La pubblicazione del regolamento (CE) n. 178/2002 rappresenta un riferimento molto importante per l’evoluzione della legislazione alimentare in quanto intro- duce per la prima volta in maniera orizzontale, e quindi applicabile all’intera pro- duzione agroalimentare, lo strumento della rintracciabilità. 

Tra i pilastri di tale regolamento figura infatti, all’art. 18, la disposizione che pre- scrive la rintracciabilità  di ogni alimento, in tutte le sue fasi di produzione, trasformazione e distribuzione.

Cinque i punti fondamentali nel regolamento:

-“E‘ disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità  degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinat alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime

-Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destina- to alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime

-A tal fine gli operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità  competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo

-Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo vengono messe a disposizione delle autorità  com- petenti che lo richiedano

-Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità , mediante documentazione o informazioni pertinenti econdo i requisiti previsti in materia da disposizioni più  specifiche”

Entro il 1° gennaio 2005, il sistema di rintracciabilità  dovrà  essere attuato in tutti i paesi dell’Unione Europea.

L’implementazione di sistemi di rintracciabilità  non può  prescindere dalle specificità  che caratterizzano ogni filiera agroalimentare; pertanto, al disposto normativo, che sancisce i principi e i requisiti essenziali della rintracciabilità , deve seguire uno sforzo da parte degli operatori volto a realizzare e diffondere, su criteri comuni, attraverso accordi quadro, un sistema organizzativo consensuale integrato lungo l’intera filiera, tale da consentire la rintracciabilità  e la sicurezza dei prodotti alimentari.

 

LA NORMATIVA NAZIONALE

Attualmente  la  legislazione  italiana  non  prevede  la  rintracciabilità  nel  settore agroalimentare, ma recentissimi interventi del Ministro delle Politiche Agricole e l'attività  del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) entrano nel merito con l'emanazione di un accordo quadro generale, il “Patto nazionale per la sicurezza e la qualità  alimentare”, avente l'obiettivo di certificare la qualità  del settore agroalimentare italiano, basandosi sul confronto tra Governo e forze sociali del lavoro e dell'impresa. Costituiscono parte integrante di questo accordo quadro generale le indicazioni di rintracciabilità  riportate negli "accordi volontari quadro di filiera" per i seguenti specifici comparti merceologici: carni fresche etrasformate, latte, pesce e prodotti ortofrutticoli freschi 

In questo spazio di azione, che precede gli accordi tra le imprese della filiera, si colloca l’attività  di Indicod, volta a fornire agli operatori gli strumenti e i supporti necessari all’implementazione di sistemi di tracciabilità  condivisi, basati sullo standard UCC/EAN-128, riconosciuto ed applicato su scala internazionale, che consente agli operatori della filiera di utilizzare un linguaggio comune. 

La tracciabilità permette alle aziende di lanciare due messaggi: il prodotto non cela alcun mistero dietro la sua produzione; l’azienda lo attesta con una formale ammissione di responsabilità . Questi due messaggi instaurano una relazione rassicurante fra il cliente e il produttore. 

La tracciabilità  consente infatti di conoscere in ogni momento cosa si sta facendo, di individuare con rapidità  e sicurezza le cause di non conformità  e permette di risalire ai destinatari di una partita di merce non idonea alla vendita e quindi di ottimizzare il richiamo dei prodotti in caso di necessità .

Inoltre, la realizzazione di sistemi di tracciabilità  rappresenta un fondamentale strumento di controllo dei processi, consente di razionalizzare i flussi, migliorare l’efficienza logistica e di ridurre i costi.

La tracciabilità  è  infine un importante strumento per la gestione della qualità  in quanto permette di seguire il prodotto attraverso tutte le fasi della produzione e, in caso di non conformità  del prodotto, di risalire alle cause e di intraprendere azioni correttive.

La rintracciabilità  è  un utile strumento di tutela dei consumatori in quanto permette di facilitare i controlli e di richiamare i prodotti in caso si verificasse la necessità .

Nonostante la qualità  e la sicurezza in campo alimentare siano migliorate, la fiducia del consumatore, soprattutto nel settore agroalimentare, è diminuita. Ciò  di- pende dal fatto che i contatti fra i consumatori ed i produttori di alimenti sono no- tevolmente dilatati, acuendo nei consumatori la sensazione di poca comprensio- ne dei meccanismi che regolano la filiera.

La tracciabilità  è  un tentativo di ridare fiducia al consumatore, rendendo traspa- rente il sistema e permettendo un contatto fra chi produce e chi consuma.

La tracciabilità  è  fondata sull’identificazione degli operatori e dei prodotti in tutti gli anelli della filiera e sulla rilevazione e registrazione delle informazioni che descrivono il processo di formazione e trasformazione del prodotto. I suoi elementi costitutivi sono: identificazione, registrazione, legame con i dati, comunicazione.

 

LE CHIAVI DELLA TRACCIABILITÀ

-Identificazione

-Individuazione univoca di unità logistiche e lotti produttivi che hanno subito lo stesso processo di trasformazione

                                                                                                        -Legame con i dati

-Legame tra lotti produttivi

-Legame tra lotti e unità logistiche

-Legame tra unità logistiche 

-Linguaggio comune

-Metodo condiviso

Consiste   nell’individuare   in modo univoco unità logistiche e  lotti  produttivi  che  hanno subito  lo  stesso  processo  di trasformazione. 

Poiché la tracciabilità di filiera si riferisce non genericamente alla  produzione  di  una  data azienda,  ma  a  ogni  unità  di prodotto  materialmente  e  individualmente   identificabile, la  gestione  dei  processi  pro- duttivi  deve                                                                                                                         essere  fatta  "per lotti", in modo che sia possibile  in  ogni  momento  l’identificazione  delle  aziende  che  hanno  contribuito  alla produzione di una materia prima o di semilavorato o di un lotto di confezionamento.

Gestire la tracciabilità  significa attribuire un identificatore univoco a ciascun rag- gruppamento di prodotti e seguirne il percorso fino al consumatore.

I sistemi di identificazione per le merci e gli standard di codifica sono stati intro- dotti in tutta l’Unione Europea e sono ormai armonizzati con il resto del mondo. 

Il sistema EAN/UCC consente la trasmissione dei dati per la tracciabilità  e rin- tracciabilità dei prodotti. L’applicazione degli standard EAN/UCC presuppone che tutti  gli  attori  della  filiera  tengano                                                                                                                         registrati  i  numeri  seriali  dell’unità  logistica (SSCC), i numeri identificativi (identification numbers – Global Trade Items Num- ber - GTIN), le informazioni attribuite all’unità  imballo ed i numeri di locazione della loro origine (Global Location Numbers).

Si tratta di un sistema di identificazione basato sull’assegnazione ad ogni bene, ad ogni stadio della produzione e della distribuzione, di un unico numero identificativo. Il sistema di numerazione EAN/UCC fa sì che ogni numero sia unico.

La tracciabilità  si fonda sulla rilevazione e registrazione delle informazioni che descrivono il processo di formazione e trasformazione del prodotto.

Gestire  la  tracciabilità  significa  definire  quali  informazioni  registrare  nel  corso della produzione e trasformazione del prodotto e lungo tutta la filiera. 

E’ fondamentale innanzitutto identificare le informazioni “chiave”: l’unità  logisti- ca, l’operatore, il lotto e le sue caratteristiche, … 

 

LA SELEZIONE DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI

Dal punto di vista squisitamente teorico, al fine di rintracciare un prodotto, è  necessario registrare le sole informazioni che, all’interno di un processo aziendale, consentono di ricostruire i flussi in entrata (quali prodotti da quali aziende), il processo di trasformazione (quali prodotti in quali lotti, quali lotti in quali prodotti finiti), i flussi in uscita (quali prodotti a quali aziende).

Esistono poi obblighi di carattere normativo che impongono di indicare alcune informazioni sull’etichetta al consumo e dunque di registrare e gestire tali infor- mazioni all’interno dei sistemi aziendali. E’ il caso della filiera delle carni bovine e della filiera ittica, per le quali il legislatore comunitario ha sancito l’obbligo di riportare in etichetta determinate informazioni relative ai prodotti, al fine di favo- rire la trasparenza delle informazioni al consumatore. 

Infine, ulteriori informazioni relative, ad esempio, all’origine, alla composizione, al metodo di produzione, ecc. potranno essere registrate sulla base di decisioni delle singole aziende, al fine di caratterizzare e qualificare commercialmente il prodotto, inserendo tali informazioni sull’etichetta al consumo.

Stabilire quali e quante debbano essere le informazioni da tracciare è  uno degli aspetti più  delicati dell’intero processo. La fonte principale per determinare que- sta scelta è  il comportamento del consumatore.

Uno dei temi critici in questo ambito di riflessione è certamente quello della com-posizione dei lotti.

Il termine lotto individua un insieme di prodotti che ha subito il medesimo processo di trasformazione e che presenta determinate caratteristiche omogenee e predefinite. La dimensione del lotto è  solitamente determinata dalla natura stessa dei diversi processi produttivi, ovvero dalle modalità  organizzative con cui diversi flussi in entrata vengono organizzati in flussi in uscita. E’ inoltre influenzata dal numero di informazioni che si vogliono tracciare: tutti i materiali che contribui- scono a comporre un lotto dovranno presentare caratteristiche omogenee rispetto a tali informazioni. 

Ovviamente più  il numero delle informazioni cresce e più  il sistema diventa complesso.

La scelta di allargare il set delle informazioni facoltative che qualificano il prodotto e che sono scambiate lungo la filiera può  dunque condizionare i meccanismi di costituzione dei lotti e può  determinare processi di revisione delle procedure aziendali. La dimensione del lotto, oltre a essere una delle maggiori determinanti della precisione delprocesso di tracciabilità , influisce in modo rilevante anche i costi del processo stesso. 

 

RILEVAZIONE E REGISTRAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Il sistema di rintracciabilità  di filiera presuppone la registrazione aggiornata, ar- chiviata e facilmente disponibile di tutte le informazioni relative alle attività  e ai flussi del processo produttivo.

I mezzi di registrazione possono far ricorso a documentazione manuale su sup- porti cartacei oppure all’utilizzo di tecnologie. Entrambe le soluzioni presentano vantaggi e svantaggi.

Il sistema EAN/UCC, di cui Indicod cura la diffusione e la corretta implementazione in Italia, mette a disposizione uno standard, denominato UCC/EAN-128, studiato e sviluppato per implementare progetti di tracciabilità , anche complessi, fornendo le basilari regole di sintassi, un ampio set di informazioni e la simbolo- gia a barre per riprodurle.

Elemento fondamentale che caratterizza gli standard EAN/UCC è  la compatibilità  a livello mondiale tra gli utilizzatori, dovuta all’ampia diffusione e alla grande dispo- nibilità  di sistemi già  compatibili con gli standard EAN/UCC. L’utilizzo di tabelle di riferimento internazionali per la codifica delle informazioni garantisce la comprensione dell’informazione da parte di un utente in qualsiasi parte del mondo.

 

LA CODIFICA

Caratteristica  principale  dello  standard  UCC/EAN-128  è  quella  di  codificare  le informazioni e contemporaneamente definirne il significato secondo un formato armonizzato,  ovvero  una  sintassi  standard.  Ciò   avviene  attraverso  i  cosiddetti identificatori di dati (AI, acronimo di Application Identifiers), che servono per riconoscere le informazioni riportate. Si tratta di prefissi standard utilizzati per comunicare inequivocabilmente al sistema del cliente e del fornitore il significato dell’informazione che li segue nonché  il suo formato. Attraverso l’uso degli AI è possibile codificare in modo univoco le informazioni fornendo così un accurato, sicuro e competitivo strumento per la gestione della filiera.

  

Standard d’identificazione

 Il sistema EAN/UCC prevede l’impiego di codici univoci per identificare merci, beni e sedi in tutto il mondo. L’identificazione dei prodotti e delle aziende è il pre- supposto fondamentale per la realizzazione di sistemi di tracciabilità .

-Identificazione dell’unità consumatore/unità imballo

A livello internazionale, le unità  consumatore e le unità  imballo sono identificate come trade items, ovvero unità  per le quali esiste la necessità  di recuperare informazioni  predefinite  e  che  possono  essere  prezzate,  ordinate  o  fatturate  in qualsiasi punto della filiera. Il termine si riferisce ai singoli articoli come alle loro diverse configurazioni. La regola comune per la codifica EAN/UCC prevede che ogni  operatore  assegni  a  ciascuna  unità  consumatore/imballo  un  Global Trade Item Number (GTIN). Tuttavia, quando un prodotto viene espressamente confe- zionato per un cliente e può  essere ordinato solo da tale cliente, questo stesso può provvedere all’assegnazione del GTIN.

Il GTIN, associato al numero di lotto, identifica in modo univoco l’unità  consumatore/imballo in tutto il mondo.

Contiene  fino  a  14  caratteri  espressi  in  quattro  diverse  varianti:  EAN/UCC-14, EAN/UCC-13, UCC-12, EAN/UCC-8.

-Identificazione delle unità logistiche

Il numero sequenziale di collo (SSCC, acronimo di Serial Shipping Container Co- de) è  il codice che identifica in modo univoco le unità  logistiche, ovvero qualsiasi entità  trasportabile e non divisibile assemblata per il trasporto e/o l'immagazzi- namento. L’SSCC è  un codice di 18 caratteri non significativo e a lunghezza fissa, che non contiene elementi di classificazione.

Il carattere di estensione viene assegnato dall’utente secondo le esigenze interne.

Il prefisso aziendale viene assegnato dalle organizzazioni nazionali di codifica EAN o da UCC ad ogni organizzazione che desideri identificare in via univoca ar- ticoli, sedi, beni e rapporti di servizio. Il codice di riferimento delle unità  logisti- che viene assegnato dall’utente ed è  strutturato in base alle esigenze interne. La cifra di controllo viene calcolata in base all’algoritmo EAN/UCC.

-Il codice di locazione

La tracciabilità  prevede l’identificazione di tutte le entità  fisiche (sedi) da cui trag- gono origine i prodotti e in cui questi vengono confezionati e conservati. Queste sono, tra l’altro, stabilimenti di produzione, centri d’imballaggio, vettori, grossisti e dettaglianti.

Il codice di locazione (Global Location Number, GLN) è  il codice numerico che identifica ogni entità  legale, funzionale o fisica in un’azienda o un’organizzazione.

I codici EAN/UCC sono unici e sicuri in tutto il mondo ed in tutti i settori, ciò  significa che ad ogni unità  viene allocato un codice univoco. Esso è  numerico o al- fanumerico, di lunghezza fissa e con una cifra di controllo. É  non significativo: identifica  un’unità  ma  non  contiene  alcuna  informazione  circa  il  prodotto  che identifica.

 

Le informazioni supplementari delle unità imballo e logistiche.

Oltre agli identificatori, lo standard prevede la possibilità  di codificare ulteriori informazioni o attributi del prodotto (es. numero di lotto, data di confezionamen- to, data di scadenza, quantità , paese d’origine, ecc).

Vale la pena sottolineare che lo standard UCC/EAN-128 è  un sistema flessibile: è possibile infatti ampliare il set delle informazioni gestite, senza rendere i sistemi in uso obsoleti e senza dover intervenire in alcun modo sul sistema. Qualora fos- se necessario introdurre un nuovo AI, questa operazione non comporterebbe in- fatti alcuna conseguenza sugli utenti dello standard e sugli AI già  definiti.

  

LA SIMBOLOGIA

Le tecnologie di identificazione automatica e di conservazione dati (AIDC, dall’inglese Automatic Identification and Data Capture) si sono sviluppate molto rapidamente  ed  ormai  sono  largamente  utilizzate.  Consentono  di  velocizzare  la movimentazione e ridurre gli errori legati alle informazioni veicolate con docu- menti cartacei o ad inserimenti manuali di dati.

 

I codici a barre

Lo standard UCC/EAN-128 si avvale della simbologia per codici a barre. I codic a barre sono i vettori dei dati utilizzati dal sistema EAN/UCC per rappresentare i codici. Sono sistemi ottici, leggibili da scanner, che usano un semplice sistema di codici con differenti larghezze di barre e spazi. I lettori scanner utilizzano un fa- scio di luce rossa per riconoscere il contrasto fra le barre e gli spazi del simbolo. Gli operatori, leggendo con una penna ottica i codici, sono in grado di registrare automaticamente l’informazione, con evidenti vantaggi in termini di velocizza- zione. L’ottimizzazione del flusso delle informazioni e delle merci consente di ri- durre drasticamente gli errori al momento della presa in carico dei prodotti, ren- de più  preciso lo scambio dei dati e ridimensiona i tempi di movimentazione. La simbologia UCC/EAN-128, inoltre, offre due importanti vantaggi: la concatena- zione, che permette l’unione di molte informazioni in un unico codice a barre grazie all’utilizzo degli AI e, conseguentemente, una gestione efficiente degli spazi in etichetta; la decodifica selettiva, ovvero la possibilità  di selezionare solo determinate informazioni programmando lo scanner in modo da riconoscere l’AI all’interno dell’intera stringa di dati presenti nel codice a barre.

 

La radiofrequenza

La Tecnologia di Identificazione automatica che impiega la radiofrequenza viene chiamata RFID dall'inglese Radio Frequency IDentification.

Le sue tre componenti principali sono:

-un Tag

-un dispositivo di lettura/scrittura

-un software che sia in grado di convertire le informazioni

 

L'elemento di identificazione è  il Tag. Grazie ad un microchip su di esso applicato, può  assumere svariate forme ed essere così applicato a prodotti, persone, animali e veicoli. Il Tag  trasmette i dati usando come vettore le onde elettromagnetiche.

I dispositivi RFID possono essere sia passivi che attivi. I primi sono costituiti in pratica solo da un chip, un condensatore e un'antenna: se ricevono un segnale radio, il condensatore si carica e il circuito ha abbastanza energia per inviare, tra- mite l'antenna, l'informazione memorizzata nel chip. I dispositivi attivi invece so- no dotati di batteria, raggio d'azione più  lungo e non necessitano di attivazione da parte del lettore. I chip di tipo passivo hanno una durata pressoché  illimitata ma comportano un elevato consumo di energia da parte del lettore; la durata di un chip attivo è  invece più  ridotta (solitamente compresa tra un anno e un anno e mezzo) e consentono un consumo energetico inferiore. 

I Tag possono essere classificati inoltre in:

                                                                                                                  -Read only, ovvero dispositivi programmabili solo dal produttore

-Worm (write once, read many), che possono essere programmati anche dagli utenti, ma comunque un’unica volta

-Read/Write, possono essere programmati anche dagli utenti più  volte

 

Naturalmente, al crescere della complessità  delle funzioni, cresce il costo del dispositivo. 

-Il funzionamento pratico dell’RFID

Un dispositivo di lettura capta i segnali emessi da una targhetta RFID e il Tag rimanda i segnali al dispositivo di lettura. In quel momento si instaura un dialogo e ha luogo uno scambio di informazioni. Il dispositivo di lettura e il Tag, entrambi dotati di antenna, comunicano tra loro attraverso campi elettromagnetici. La condizione indispensabile è  che entrambi lavorino sulla stessa radiofrequenza.

-I vantaggi

-Il sistema di identificazione a radiofrequenza RFID presenta alcuni innegabili van- taggi rispetto agli altri usati comunemente:

-E’ l'unico sistema in grado di scambiare dati nelle due direzioni: non solo dal Tag al lettore ma anche dal lettore (in questo caso scrittore) al Tag, modificandone i dati contenuti

-E’ resistente agli agenti esterni e pertanto si presta all’utilizzo in ambienti ostili (sporchi, umidi, ad alta temperatura)

 

-Ha una grossa capacità  di memorizzazione e consente pertanto di trasportare una mole notevole di dati

-E’ leggibile a distanza e non necessariamente deve essere visibile (può  essere reso invisibile, quando sia necessario per motivi di sicurezza o di riservatezza)

-Il processo di lettura è  molto efficiente e consente di leggere più  Tag contem- poraneamente

-I Tag possono essere inoltre dotati di un codice di accesso, con la possibilità  di rendere disponibili informazioni diverse ai diversi utenti

 

Le questioni aperte

I dispositivi RFID, soprattutto per le applicazioni più  sofisticate, sono supporti ten-denzialmente più  costosi rispetto al codice a barre e, pertanto, non tutte le merceologie si prestano all’utilizzo della radiofrequenza. Si configura di conseguen- za uno scenario in cui codice a barre e radiofrequenza coesisteranno, rispondendo a esigenze e condizioni ambientali di utilizzo diverse. 

Inoltre, la possibilità  di utilizzare la radiofrequenza nei rapporti tra operatori e non esclusivamente all’interno dei singoli processi aziendali presuppone che si utilizzi la stessa banda di radiofrequenza. Di conseguenza, prima che il sistema RFID sia utilizzabile in un ambito di comunicazione tra operatori diversi, è  indi- spensabile definire quale radiofrequenza utilizzare ed in particolare identificare una banda libera a livello globale o comunque più  ampio possibile.

Infine, la frequenza deve soddisfare una serie di condizioni, per esempio essere in grado di funzionare in modo efficiente ad una determinata distanza (almeno di -5 m) o in condizioni di umidità  superiore alla norma; di conseguenza, deve essere selezionata sulla base dei risultati di appositi test.

EAN International e l’organizzazione americana UCC (Uniform Code Council) sono attivamente impegnati nello sviluppo della tecnologia di radiofrequenza, principalmente su due fronti: l’identificazione della frequenza standard ottimale per a tracciabilità  e la gestione logistica e l’adattamento del sistema di codifica standard EAN/UCC per renderlo trasferibile su questo carrier innovativo.

  

LO SCAMBIO ELETTRONICO DI DATI

Un elemento fondamentale in qualunque sistema di tracciabilità è la facilità di co- municazione e di scambio di informazioni. I dati di tracciabilità  possono essere trasmessi mediante mezzi elettronici e legati al relativo codice di identificazione delle unità . Lo scambio elettronico di dati (EDI) è  uno strumento veloce ed affi- dabile per questo scopo.

La struttura standard dei dati nei messaggi scambiati deve essere riconosciuta, in contenuto, significato e formato, da tutte le parti coinvolte. Le aziende che decidono di implementare l’EDI per definizione sono d’accordo sul tipo di informa- zioni che andranno a scambiare e come questi dati si presenteranno.  L’EDI comporta fra le aziende coinvolte un grado maggiore di collaborazione e di condivi- sione delle informazioni e una effettiva relazione commerciale.

La comunicazione standard nello scambio di dati permette una trasmissione di dati  veloce  ed  efficace  fra  tutti  i  partner  della  supply  chain.  Questo  comporta scambi standardizzati (EDI), sia con VAN (value added network) che utilizzano il linguaggio EANCOM, sia con Internet, utilizzando il linguaggio XML.

Il linguaggio EANCOM è  uno standard basato sul linguaggio EDIFACT (Electronic data Interchange For Administration, Commerce and Transport), sviluppato sotto ’egida delle Nazioni Unite.

Il linguaggio XML (eXtensible Markup Language) è , invece, il linguaggio destinato a rimpiazzare l’HTML nel World Wibe Web. La standardizzazione di questa tecnologia è  relativamente recente, ma per l’EDI sembra essere flessibile ed aperta.

Rispetto al linguaggio EANCOM offre i seguenti vantaggi:

-Perfetta compatibilità  alle tecnologie internet

-Aumentata capacità  di rispondere alle necessità  di scambio in tempo reale

-Capacità  di processare tutti i tipi di dati

-Supporto di tutti i partner principali dell’industria di computer

-Un più  basso costo di implementazione per compagnie medio-piccole, rispet- to a quello richiesto per l’EDI con un VAN.

Presenta invece i seguenti svantaggi:

-La grandezza dei file sono dalle quattro alle sei volte più  grandi di quelli del lin- guaggio EANCOM

-La mancanza di sicurezza in interne 

 

 

 

- INTESI e Alta Accessibilità: Legge Stanca 4/2004 -

 

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Prototipi per demo

Uno dei problemi tipici quando si ha a che fare con progetti di grande respiro (oltre 180000 linee di codice java) è tenere sempre sotto controllo quello che si fa. Quando il progetto diventa grande, anche l'analista ha difficoltà a ricordare il perché di determinate scelte. In qualità di software architect in progetti del genere, mi sono trovato più di una volta nella situazione di dover ridurre i tempi morti, e massimizzare il lavoro degli sviluppatori, senza inutili frustrazioni. Difatti nelle prime fasi di progetto i ripensamenti sono frequenti, e quindi gli sviluppatori più abili e veloci si vedono costretti a reimplementare sempre tutto da zero, poiché le specifiche cambiano sotto i loro occhi in modo subitaneo. Questo scoraggia il team, e anche gli analisti che si sentono spinti a fare meno iterazioni, anticipando cose che non sono loro chiare, per tentare di massimizzare il lavoro degli sviluppatori. Inutile dire che questo approccio è alla lunga pericoloso (anche se funziona e alza i costi). Oltre a ciò spesso i progetti di queste dimensioni richiedono un database di test non banale, e scriverlo al più presto serve a dare a tutti un "linguaggio comune" su cui basarsi: ma chi aveva tempo da perdere in una cosa del genere? Novocaine nasce quindi da questa esperienza, ed è un tool che consente di scrivere prototipi semi funzionanti a partire da interfacce java pure. Con Novocaine, l'analista dà allo sviluppatore un set di interfacce di analisi. È poi sufficiente dare in pasto queste interfacce a novocaine.

 

 

Incapsulamento e Object Technology

 Vedendo un Oggetto in isolamento il concetto sembra potersi risolvere facilmente ma, cosa accade quando un Oggetto è condiviso con altri? Una risposta sono gli Oggetti Immutabili. La discussione che segue affronta due temi: le argomentazioni legate al preservare l'incapsulamento dello stato di un oggetto e quelle relative all'uso e applicabilità di Oggetti Immutabili. Verranno espressi alcuni accorgimenti di design e di programmazione atti a sviluppare entrambe le tematiche. Lo sviluppatore ad Oggetti è consapevole dell'importanza dei metodi di accesso per proteggere lo stato "privato" di un elemento: il software di oggi vede un'abbondante presenza di forme di questo tipo: Questa idea viene rafforzata da alcune specifiche, nei differenti linguaggi, che fanno della naming convention sui Getter/Setter la base per la capacità di esplorare componenti di cui non si conosce il sorgente, come nel caso dei JavaBean!

 

Diffusione dell'informativa ai sensi del nuovo codice privacy

 no dei capisaldi del Codice in materia di protezione dei dati personali (legge sulla privacy) è l' Informativa che, regolamentata dall'articolo 13 del Codice, obbliga chiunque tratti dati personali a informare in modo chiaro ed esaustivo gli interessati in merito ai motivi del trattamento (finalità e scopi), ai criteri di elaborazione dei dati (sia manuali che informatizzati) all'obbligo o meno a fornire le informazioni, alla durata dei trattamenti e a dove rivolgersi per esercitare i diritti di controllo sanciti dall'art.7 del Codice stesso. L'Informativa è quindi un atto farraginoso a volte complesso da realizzare che se non effettuato nei modi dovuti genera gravi conseguenze per il Titolare del trattamento (sanzioni amministrative, sospensione dei trattamenti, rischio penale) L'Informativa è anche un atto di civiltà, un accordo tra i due soggetti del trattamento (Titolare e Interessato) che deve essere chiaro e rispettato; un atto che dice chiaramente cosa accadrà dei dati trattati facilitando il diritto di controllo, sancito dal Codice, da parte dell'Interessato. Recentemente il Garante ha sanzionato, anche pesantemente, Titolari che non avevano adempiuto in modo corretto all'obbligo dell'Informativa, sia per trattamenti "speciali" quali Video sorveglianza, sanitari, etc che "normali" -quali quelli che sorgono tra Aziende-, portando all'attenzione di tutti la fondamentale importanza ad informare. L'articolo 13 dice che l'Informativa può essere comunicata oralmente o per iscritto ma ciò deve avvenire previamente al trattamento dei dati. Il legislatore nel consentire la forma di comunicazione orale ha permesso una certa duttilità nel modo di prestare l'Informativa ma questo non deve trarre in inganno o permettere a facili soluzioni. Un aspetto rilevante, e in un certo senso nuovo per la società, è il fatto che il Codice abbia introdotto il concetto di "inversione dell'onere della prova", ovvero non è chi accusa un danno a dover dimostrare di averlo subito ma chi ne è imputato a dover dimostrare che il danno non esiste. Questa novità, sino a ieri limitata solo alle attività fisicamente pericolose, ha di fatto introdotto un rischio nuovo nei normali comportamenti costringendo alla ricerca di forme comportamentali a garanzia di coloro che effettuano i trattamenti. Atteso che la mancata Informativa è un atto punibile anche con la sospensione del trattamento ovvero può anche tramutare un trattamento da "lecito" a "illecito" è fondamentale garantirsi di aver comunicato l'Informativa in modo corretto ed esaustivo. La maggior parte delle Aziende, consce del rischio, hanno quindi provveduto a inviare Informative cartacee a tutti gli interessati richiedendo la conferma della ricezione camuffandolo nel c.d. consenso, non dovuto, al trattamento. Tale metodo ha concorso nel generare confusione sul concetto di consenso, trasformando un atto speciale e pieno di significati particolari in un adempimento di basso livello. Oltre all'invio dello scritto come documento a se stante, che tra l'altro richiede anche notevoli sforzi di adeguamento in caso di aggiornamento necessario da una qualunque modifica delle caratteristiche del Trattamento, è utilizzabile la miglior pratica di allegare l'Informativa ad ogni documento generato; ovvero inviarla come allegato vero e proprio o come stampato sul retro di ogni documento emesso. Anche questa pratica pone dei limiti che possono essere superati con l'uso di particolari accorgimenti; l'Informativa per essere conforme a quanto previsto deve contenere informazioni che possono richiedere un certo spazio, facilmente superiore al retro di una fattura. È quindi necessario adottare caratteri piccoli, di difficile leggibilità, o forme discorsive estremamente abbreviate che possono rendere l'Informativa priva dei contenuti di legge o quanto meno di difficile comprensione. In ogni caso questi metodi non permettono di assolvere al dettato legislativo "previamente informato". Quindi, tenuto conto che la maggior parte dei trattamenti non necessita di consenso da parte degli Interessati e che la stessa legge prevede in un certo senso forme abbreviate o comunque forme alternative di comunicazione dell'Informativa pur rispettando i parametri e le garanzie fondamentali del dettato legislativo, merita, in un ottica di riduzione dei costi con alta garanzia di non sanzione, analizzare ed eventualmente adottare forme alternative che oggi vengono messe a disposizione dalle nuove tecnologie, così come più volte suggerito dal Garante per la protezione dei dati personali in convegni ed altre pubbliche occasioni.

  

Le responsabilità dei motori di ricerca

 I motori di ricerca sono data-base che indicizzano i testi sulla rete e offrono agli utenti un accesso per la consultazione. Essi pertanto organizzano le informazioni estratte dalla rete Internet attraverso appositi software (in particolare gli spiders) e le offrono agli utenti così organizzate. In particolare è importante sottolineare che l'indicizzazione operata dal motore di ricerca non è frutto di un procedimento selettivo volontario ma bensì automatico, in quanto i testi vengono indicizzati attraverso l'utilizzazione di un programma che segue i link delle pagine web e consente di individuare tutti i documenti di testo che incontra. Tale indicizzazione potrà inoltre essere completata dai vari gestori dei siti che hanno la facoltà di indicare delle parole chiave (i meta tags) attraverso le quali il programma utilizzato dal motore di ricerca sarà in grado di rendere ancor più completa l'indicizzazione. Pertanto in sintesi il motore di ricerca può considerarsi un data-base che indicizza i testi presenti in rete attraverso appositi software. A fronte di tali caratteristiche tecniche è opportuno rilevare come i motori di ricerca, consentendo agli utenti della rete di accedere ai più svariati materiali attraverso un reperimento automatico dei documenti ipertestuali, si pongono inevitabilmente al centro di alcune rilevanti problematiche giuridiche. Di recente il Garante italiano della Privacy è intervenuto proprio in relazione alle informazioni fornite dai motori di ricerca, stabilendo che, decorso un congruo periodo di tempo, non possono più costituire oggetto di indicizzazione informazioni relative a condanne e sanzioni. In particolare la decisione è stata adottata sulla base di un ricorso presentato da un operatore pubblicitario che lamentava il fatto che una sentenza di condanna emessa nei suoi confronti alcuni anni prima, e contenuta nel sito di un Ente pubblico, difficilmente sarebbe stata dimenticata proprio a causa delle indicizzazioni operate dai motori di ricerca che consentivano agli utenti di risalire a tale notizia attraverso il solo nominativo del ricorrente. Il Garante ha stabilito l'obbligo per l'ente di spostare l'informazione sulla condanna in una parte specifica del sito non più indicizzabile dai motori di ricerca, rendendola pertanto ugualmente disponibile, ma sottraendola ad un'eccessiva rintracciabilità da parte dell'utenza. Un tale intervento era già stato preannunciato dalla Autorità Garante per la protezione dei dati personali al fine di tutelare nei confronti delle modalità di funzionamento dei motori di ricerca il cosiddetto diritto all'oblio, ossia il diritto di ciascuno, riconosciuto dal Codice dei dati personali, ad essere dimenticato nella sfera pubblica in ordine a fatti accaduti da alcuni anni. Ma alla luce di questa pronuncia e della normativa vigente, quali responsabilità sono addebitabili ai motori di ricerca in relazione al loro modo di operare nella rete? In proposito è indubbio che la responsabilità civile e penale si configurerà ogni qualvolta il motore di ricerca ponga in essere una violazione diretta di una norma in relazione all'attività posta in essere (come ad esempio accade nell'ipotesi della violazione di un altro marchio oppure quando svolge nei confronti del pubblico attività finanziaria abusiva). Si tratta in altri termini della responsabilità che grava su chiunque per fatto proprio. Tuttavia ben più complesso è stabilire quando il motore di ricerca possa rispondere dell'illiceità dei documenti ipertestuali oggetto della indicizzazione effettuata. Sotto tale profilo si può ritenere che il motore di ricerca non possa rispondere dell'illiceità delle pagine web indicizzate poiché a fronte dell'automaticità di reperimento delle informazioni rimarrà necessariamente estraneo all'attività illecita posta in essere da terzi. Tutto ciò trova conferma alla luce del recente decreto legislativo n. 70 del 2003 attutivo della direttiva comunitaria n. 31 del 2000, il quale non prevede a carico dei providers alcun obbligo preventivo di sorveglianza sulle informazioni trasmesse o memorizzate. Del resto in linea generale l'assenza di un controllo nella fase di indicizzazione è complementare al funzionamento stesso del motore di ricerca che per sua natura ha l'obiettivo di offrire agli utenti della rete un'informazione il più possibile esaustiva. Tuttavia recentemente alcuni dei principali motori di ricerca presenti in rete hanno cercato di introdurre alcune forme di controllo a livello di fase di indicizzazione. In particolare in Germania i grandi motori di ricerca hanno accettato di eliminare dai loro risultati tutti i siti di contenuto illegale adottando tale regola all'interno di un codice di buona condotta redatto dall'associazione di autoregolamentazione volontaria dei servizi multimediali FSM, organismo non governativo nato nel 1997 e legittimato a ricevere i reclami dei navigatori Internet tedeschi in merito a siti a contenuto illegale. Tutto ciò è sicuramente utile, tuttavia è legittimo dubitare che tali tipi di accordo avranno consistente efficacia ove non prevedano un continuo e rapido aggiornamento dei siti da censurare, poiché nulla impedisce ai diversi proprietari dei siti di modificarne i contenuti e le parole chiave per sfuggire alla censura attuata dai motori di ricerca nella fase di indicizzazione. Sotto altro profilo, diversamente sarà configurabile una responsabilità ove il motore di ricerca consenta, attraverso la propria memorizzazione temporanea, di rendere fruibili all'utente pagine web illecite non più esistenti nei rispettivi siti e dagli stessi rimosse. In tale circostanza, infatti, il motore di ricerca diviene l'unico responsabile del contenuto illecito richiamato. Sotto quest'ultimo aspetto il legislatore all'art. 15 del richiamato decreto ha, infatti, previsto per i providers, che svolgono attività di memorizzazione temporanea, l'obbligo di agire per rimuovere e disabilitare l'accesso alle informazioni che siano state rimosse dal luogo dove si trovavano originariamente o il cui accesso è stato disabilitato o che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione. Pertanto sarà onere del motore di ricerca agire prontamente a posteriori ove venga a conoscenza della illiceità di documenti ipertestuali temporaneamente memorizzati. In proposito il Presidente del Tribunale di Parigi non ha ritenuto responsabile una società proprietaria di un motore di ricerca per aver inserito tra i siti indicizzati un sito lesivo della dignità e onorabilità di un utente, proprio a fronte del fatto che detta società si è prontamente mossa eliminando a posteriori all'interno del data-base ogni riferimento al sito contestato. Infine, a conclusione dell'esame relativo alle diverse problematiche giuridiche connesse al funzionamento di un motore di ricerca, è opportuno valutare se e quando quest'ultimo possa incorrere nella violazione del copyright relativo ai documenti ipertestuali oggetto di indicizzazione. A tal fine occorre distinguere a seconda del tipo di collegamento (il link) utilizzato dal motore di ricerca. Pertanto ove per rappresentare il link si utilizzi materiale protetto da copyright senza il consenso del titolare si incorrerà nella violazione del diritto d'autore. Diversamente nessuna violazione sarà configurabile ove il link venga semplicemente utilizzato in quanto collegamento, poiché il contenuto del sito linkato non viene copiato per effetto del link sul sito linkante ma viene copiato soltanto sul computer dell'utente dietro istruzione del browser. In ogni caso, al fine di evitare qualsiasi responsabilità per violazione del diritto d'autore, come espressamente previsto dall'articolo 15 del d. lgs n. 70 del 2003, il motore di ricerca dovrà indicizzare le informazioni senza apporvi alcuna modifica. Dovrà inoltre, secondo quanto stabilito da detta norma, conformarsi alle condizioni previste per l'accesso alle informazioni, conformarsi alle norme di aggiornamento delle informazioni e non interferire con l'utilizzo lecito della tecnologia utilizzata in rete per ottenere dati sull'impiego delle informazioni. In conclusione preme sottolineare che il legislatore nel fissare tali doveri ha pedissequamente tradotto, senza interpretarne il significato, le previsioni contenute all'interno della direttiva comunitaria. Sarà, infatti, difficilmente immaginabile la possibilità di dimostrare che un fornitore, e nel nostro caso un motore di ricerca, si sia o meno conformato alle norme di aggiornamento delle informazioni oppure abbia o non abbia interferito con l'uso lecito della tecnologia.

  

Perl web automation

Per molti Perl è stato ed è il linguaggio per i CGI o uno dei tools indispensabili per analizzare i log di un server. In questo articolo verrà presentato quello che si può fare con Perl non solo dentro o dietro le quinte di un web server. Simulare l'interazione di un utente mediante un browser è un'esigenza che nasce in diversi ambiti per trovare una collocazione quanto mai naturale all'interno delle attività di testing. In questo documento verranno presentate una serie di moduli per il linguaggio Perl, liberamente disponibili, che possono essere usati nell'ottica della web automation. Prendiamo ad esempio la pagina principale di un sito sicuramente noto ai più: freshmeat.net. Il sito permette agli utenti registrati di vedere le notizie e le releases in maniera selettiva. Supponiamo di voler realizzare un micro agente in Perl che operi una login sul sito, acceda alla sezione degli articoli e stampi a video i primi dieci titoli con i relativi links. Nella figura successiva potete vederne una porzione, è stato evidenziato in rosso il form di login. Dei campi contenuti "username" e "password" sono gli unici che verranno usati. È importante non dimenticare il campo "Form Action", perché è la pagina a cui devono essere mandati i dati della form mediante una richiesta con metodo POST. L'algoritmica della soluzione all'esempio proposto, visti i fini didattici, è molto semplice, nulla vieta di estenderla per permettere il salvataggio dei cookies tra un'esecuzione e l'altra e sfruttare il meccanismo di login persistente fornito da freshmeat.net. Risulta più che mai evidente lo svantaggio maggiore di un approccio eccessivamente a basso livello che porta alla gestione manuale non solo della connessione TCP/IP ma anche di tutto il protocollo HTTP, senza dimenticare la gestione degli errori per entrambi i protocolli (con conseguenti deliri e follia). La situazione con Socket è peggiore, poiché questo modulo non fa altro che esporre in Perl le primitive C di socket.h, tanto vale scrivere il tutto direttamente in C! Ovviamente lo scopo primario per uno sviluppatore dovrebbe essere semplificarsi la vita per concentrarsi sul problema e non sui problemi necessari per ottenere un contesto risolutivo del problema ... anche se non sempre è così. Per fortuna in questo caso ne possiamo uscire con tutti i capelli attaccati alla testa! (E non perché abbiamo strappato quelli del nostro compagno di "pair programming"!)  

Avere un lavoro precario allontanerebbe i giovani dal volontariato. E' l'allarme lanciato da Caritas

La flessibilita' del mercato del lavoro, l'assenza di garanzie di durata dei contratti 'atipici' sono alcuni dei fattori che ''riducono il numero delle persone che praticano il volontariato, ma spingono verso l'alto le appartenenze socio-economiche dei soggetti che lo praticano''.

Per questo l'allarme lanciato dal presidente della Caritas italiana, mons. Francesco Montenegro, che questo pomeriggio in Vaticano e' intervenuto alla tavola rotonda per celebrare i 25 anni di attivita' della Federazione italiana delle comunita' terapeutiche. Secondo il presidente della Caritas italiana il volontariato ''rischia di essere appannaggio delle classi medio-alte. Tutto questo - ha specificato - non e' di per se' scandaloso, se accanto a questo non ricordiamo che il volontariato e' uno dei percorsi di partecipazione e di impegno civile; la funzione che nel passato avevano i partiti, soprattutto popolari e il sindacato, di rappresentare classi sociali meno tutelate, rischia di non essere assolta da nessuna agenzia sociale''.

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