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I N T E S I B a n n e r
I N T E S I
B a n n e r
INTESI - Tracciabilità Agroalimentare e Prodotti Ittici
Regolamento (CE) n. 178/2002
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Tracciabilità
rappresenta oggi la
parola chiave sulla
scena agroalimentare, la risposta alle crescenti richieste di sicurez-
za alimentare da
parte del consumatore
e lo strumento
di condivisione delle responsabilità
tra gli attori della filiera. E’ anche
però uno strumento
di competitività e
razionalizza- zione dei sistemi produttivi, nonché di valorizzazione delle produzioni
agroalimentari di qualità .
Obiettivo di questa pubblicazione, curata dall’area
agroali- mentare di Indicod e realizzata nell’ambito delle iniziative a
supporto delle filiere, è contribuire a
fare chiarezza sul tema, analizzando i principali aspetti della tracciabilità ,
le modalità per progettarla ed
applicarla lungo la filiera.
In particolare, lo studio prende in esame i seguenti temi:
- definizioni di tracciabilità ;
- normativa di riferimento;
- interessi e istanze di istituzioni, produttori e
consumatori;
- caratteristiche ed elementi costitutivi dei sistemi di
traccia- bilità ;
- lo standard EAN/UCC per la tracciabilità ;
- metodologie operative per l’implementazione di sistemi
di tracciabilità nelle filiere
agroalimentari.
Questo contributo si occupa di tracciabilità dei prodotti lungo tutta la filiera fino alla
distribuzione dei prodotti finiti. Per tale motivo esso è rivolto a tutti gli operatori della filiera,
ai fornitori di servizi
e a tutti coloro
che sono a
vario titolo coinvolti in sistemi
di tracciabilità .
Il lavoro si posiziona inoltre in un panorama aperto,
globale ed intersettoriale fra partner indipendenti, dove sono richie- sti un
linguaggio comune ed uno standard. Si focalizza per- tanto sugli elementi che
riguardano la tracciabilità dei flussi
fisici ed informativi fra diversi partner, anziché sulle procedure interne specifiche di
ciascuna azienda.
Riguardo al significato del termine tracciabilità è
opportuno fare riferimento ad alcune definizioni contenute nelle
principali norme nazionali ed inter- nazionali. Secondo la ISO 8402, per
tracciabilità si intende “la
capacità di risalire alla storia e all’uso o alla localizzazione di
una entità mediante identifi- cazioni
registrate”; la definizione è ripresa
all’interno della UNI EN ISO 9000 ed espressa come “capacità di risalire alla storia, all’utilizzazione o
all’ubicazione di ciò che si sta
considerando”.
Riteniamo, comunque, che le principali definizioni alle
quali fare riferimento sia- no
contenute nella norma
UNI 10939 (Sistemi
di rintracciabilità nelle
filiere agroalimentari – Principi generali per la progettazione e
l’attuazione), che defini- sce la “rintracciabilità di filiera” come “la capacità di ricostruire la storia e di se- guire
l’utilizzo di un prodotto mediante identificazioni documentate
relativamente ai flussi
materiali e agli
operatori di filiera”
e nel Regolamento
(CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della
legislazione alimentare, istituisce l’Autorità
europea per la sicurezza alimentare, fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare e definisce la rintracciabilità come “la pos- sibilità di ricostruire e seguire il percorso di un
alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o
di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un
mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della
distribuzione” (articolo 3, comma 15).
La filiera agroalimentare individua le attività ed i flussi che hanno rilevanza critica per le caratteristiche del prodotto.
La rintracciabilità
è la capacità di ricostruire la storia e di seguire
l’utilizzo di ogni prodotto singolarmente e materialmente identificabile
attraverso tutte le fasi della produzione,
della trasformazione e
della distribuzione mediante identificazioni documentate
relativamente ai flussi materiali e agli operatori di filiera
I flussi materiali sono “le materie prime, gli additivi,
i semilavorati ed i mate- riali di imballaggio che, in qualunque punto della
filiera, entrano nel pro- cesso produttivo”
Il sistema di
rintracciabilità consiste in
un “insieme organizzato,
che con-
sente la rintracciabilità
in una filiera agroalimentare”
TRACCIABILITÀ O RINTRACCIABILITÀ?
I termini “tracciabilità ” e “rintracciabilità ” vengono
spesso utilizzati come sinoni- mi. In realtà , identificano due processi
speculari; non a caso gli anglosassoni uti- lizzano il termine tracking per la
tracciabilità e tracing per la
rintracciabilità . La tracciabilità /tracking è
il processo che segue il prodotto da monte a valle della filiera e fa in
modo che, ad ogni stadio attraverso cui passa, vengano lasciate op-
portune tracce (informazioni). La rintracciabilità
/tracing è il processo inverso, che deve
essere in grado di raccogliere le informazioni precedentemente rilasciate. Nel
primo caso, il compito principale è
quello di stabilire quali agenti e quali informazioni debbano “lasciare
traccia”; nel secondo, si tratta principalmente di evidenziare lo strumento
tecnico più idoneo a rintracciare queste
“tracce”. E’ su- perfluo sottolineare, comunque, che i due processi sono
fortemente interconnessi e basati su un sistema che, in assenza di specifici riferimenti
alla direzione dell’analisi, chiameremo di “tracciabilità ”.
TRACCIABILITÀ INTERNA E DI FILIERA
Tracciabilità
interna: è la tracciabilità lungo tutto il processo o la trasformazione
svolta da ciascun partner sui suoi prodotti. Ha luogo indipendentemente dai
part- ner commerciali e si concretizza in una serie di procedure interne,
specifiche di ciascuna azienda, che consentono di risalire alla provenienza dei
materiali, al lo- ro utilizzo e alla destinazione dei prodotti.
Tracciabilià
di filiera: si
tratta di un
processo inter-aziendale, che
risulta dalla combinazione dei processi di tracciabilità interni a ciascun operatore della filie- ra,
uniti da efficienti flussi di comunicazione. La realizzazione di sistemi di
trac- ciabilità interna costituisce
dunque un prerequisito senza il quale non vi può es- sere tracciabilità di filiera.La tracciabilità di
filiera è un processo non governabile da
un singolo soggetto, ma basato sulle relazioni tra gli operatori; per questo
motivo necessita il coinvol- gimento di ogni soggetto che ha contribuito alla
formazione del prodotto ed è di più complessa e difficile realizzazione.
TRACCIABILITÀ ED ETICHETTATURA
Vale la pena sottolineare che spesso si è portati ad attribuire alla tracciabilità ruoli e valenze che in realtà
riveste solo in parte. Non bisogna infatti confondere la
tracciabilità con la comunicazione al
consumatore di informazioni che caratterizzano il prodotto.
Ciò che è essenziale ai fini della tracciabilità è solo
l’identificazione delle aziende che hanno partecipato alla formazione di
ciascuna unità di prodotto singolar-
mente e materialmente identificabile e che pertanto ne hanno la responsabilità
. Comunicare un metodo di produzione, l’origine geografica, la categoria o la
com- posizione di un prodotto non significa invece propriamente parlare di
rintraccia- bilità , bensì di etichettatura. L’etichetta è infatti lo strumento che permette di tra-
sferire ai consumatori informazioni relative al prodotto.
Anche a livello normativo, i concetti di
tracciabilità ed etichettatura si sono
spes- so sovrapposti, laddove il legislatore ha stabilito l’obbligo di
riportare in etichetta determinate informazioni relative ai prodotti, al fine
di favorire la trasparenza delle informazioni al consumatore.
L’obbligo di portare informazioni al consumatore introduce
la necessità di un tra- sferimento di
dati lungo la filiera e rende indispensabili solidi sistemi di traccia-
bilità interna e un sistema efficace di
comunicazione per il trasferimento delle informazioni lungo la filiera.
Attorno al tema della tracciabilità ruotano una serie di istanze ed interessi
provenienti da: istituzioni, imprese, consumatori.
LE ISTANZE DI RIFERIMENTO
-Prevenzione delle
frodi di impresa
-Vantaggio
commerciale
-Risk management
-Integrazione con
altri sistemi di gestione: Qualità, Produzione, Logisticamatore
-Necessità di
aumentare la “Consumer Confidence”
-Bisogno di
maggiori informazioni
La realizzazione di sistemi di tracciabilità nelle filiere agroalimentari è legata principalmente alla ne- cessità , da
parte delle istituzioni e delle
autorità competenti, di ga-
rantire la sicurezza degli alimenti e di focalizzare interventi e controlli in
caso di emergenza.
Le filiere costituiscono un sistema articolato e
complesso. In situazioni di emergenza o di rischio è dif- ficile rassicurare i consumatori ed
attuare efficaci misure di controllo
e di gestione. La tracciabilità consente di cercare ed individuare le cause
dei rischi, operare misure adeguate sulla filiera sospetta ed evitare che il
problema si ripeta.
Più nel dettaglio,
l’identificazione di un prodotto e la sua rintracciabilità sono finalizzate alla possibilità
di:
-Risalire alle
caratteristiche del prodotto (parti costitutive; lotto di appartenenza; processi produttivi adottati)
-Ricostruire la
sua storia tecnico-commerciale (passaggi
di proprietà ; cambia- mento di destinazione; accertamento
delle cause di inconvenienti, ecc.)
-Richiamare un
prodotto se si riscontra un rischio per la salute umana e l’am- biente
- Agevolare l’identificazione ed il controllo di effetti
indesiderati e a lungo termi- ne sull’ambiente e sulla salute delle persone e
degli animali
-Contribuire al
controllo delle informazioni sull’etichetta
LA NORMATIVA COMUNITARIA
La sicurezza degli
alimenti a disposizione
dei cittadini è
da sempre uno
degli aspetti prioritari per le autorità
dell’Unione Europea. Leggi, norme e direttive ge- nerali e settoriali
controllano vari aspetti della produzione alimentare e sono fre- quentemente
rafforzate da norme locali emanate dai governi nazionali.
La pubblicazione del regolamento (CE) n. 178/2002
rappresenta un riferimento molto importante per l’evoluzione della legislazione
alimentare in quanto intro- duce per la prima volta in maniera orizzontale, e
quindi applicabile all’intera pro- duzione agroalimentare, lo strumento della rintracciabilità.
Tra i pilastri di tale regolamento figura infatti,
all’art. 18, la disposizione che pre- scrive la rintracciabilità di ogni alimento, in tutte le sue fasi di
produzione, trasformazione e distribuzione.
Cinque i punti fondamentali nel regolamento:
-“E‘ disposta in
tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la
rintracciabilità degli alimenti, dei
mangimi, degli animali destinat alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza
destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime
-Gli operatori del
settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi
abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destina- to alla
produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far
parte di un alimento o di un mangime
-A tal fine gli
operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a
disposizione delle autorità competenti,
che le richiedano, le informazioni al riguardo
-Gli operatori del
settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure per
individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le
informazioni al riguardo vengono messe a disposizione delle autorità com- petenti che lo richiedano
-Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato
della Comunità o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente
etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità , mediante
documentazione o informazioni pertinenti econdo i requisiti previsti in materia
da disposizioni più specifiche”
Entro il 1° gennaio 2005, il sistema di
rintracciabilità dovrà essere attuato in tutti i paesi dell’Unione Europea.
L’implementazione di sistemi di rintracciabilità non può
prescindere dalle specificità che
caratterizzano ogni filiera agroalimentare; pertanto, al disposto normativo,
che sancisce i principi e i requisiti essenziali della rintracciabilità , deve
seguire uno sforzo da parte degli operatori volto a realizzare e diffondere, su
criteri comuni, attraverso accordi quadro, un sistema organizzativo consensuale
integrato lungo l’intera filiera, tale da consentire la rintracciabilità e la sicurezza dei prodotti alimentari.
LA NORMATIVA NAZIONALE
Attualmente la legislazione
italiana non prevede
la rintracciabilità nel
settore agroalimentare, ma recentissimi interventi del Ministro delle
Politiche Agricole e l'attività del
Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) entrano nel merito con
l'emanazione di un accordo quadro generale, il “Patto nazionale per la
sicurezza e la qualità alimentare”,
avente l'obiettivo di certificare la qualità
del settore agroalimentare italiano, basandosi sul confronto tra Governo
e forze sociali del lavoro e dell'impresa. Costituiscono parte integrante di
questo accordo quadro generale le indicazioni di rintracciabilità riportate negli "accordi volontari
quadro di filiera" per i seguenti specifici comparti merceologici: carni
fresche etrasformate, latte, pesce e prodotti ortofrutticoli freschi
In questo spazio di azione, che precede gli accordi tra le
imprese della filiera, si colloca l’attività
di Indicod, volta a fornire agli operatori gli strumenti e i supporti
necessari all’implementazione di sistemi di tracciabilità condivisi, basati sullo standard UCC/EAN-128,
riconosciuto ed applicato su scala internazionale, che consente agli operatori
della filiera di utilizzare un linguaggio comune.
La tracciabilità permette alle aziende di lanciare due
messaggi: il prodotto non cela alcun mistero dietro la sua produzione;
l’azienda lo attesta con una formale ammissione di responsabilità . Questi due
messaggi instaurano una relazione rassicurante fra il cliente e il produttore.
La tracciabilità
consente infatti di conoscere in ogni momento cosa si sta facendo, di
individuare con rapidità e sicurezza le
cause di non conformità e permette di
risalire ai destinatari di una partita di merce non idonea alla vendita e
quindi di ottimizzare il richiamo dei prodotti in caso di necessità .
Inoltre, la realizzazione di sistemi di tracciabilità rappresenta un fondamentale strumento di
controllo dei processi, consente di razionalizzare i flussi, migliorare
l’efficienza logistica e di ridurre i costi.
La tracciabilità
è infine un importante strumento
per la gestione della qualità in quanto
permette di seguire il prodotto attraverso tutte le fasi della produzione e, in
caso di non conformità del prodotto, di
risalire alle cause e di intraprendere azioni correttive.
La rintracciabilità
è un utile strumento di tutela
dei consumatori in quanto permette di facilitare i controlli e di richiamare i
prodotti in caso si verificasse la necessità .
Nonostante la qualità
e la sicurezza in campo alimentare siano migliorate, la fiducia del
consumatore, soprattutto nel settore agroalimentare, è diminuita. Ciò di- pende dal fatto che i contatti fra i
consumatori ed i produttori di alimenti sono no- tevolmente dilatati, acuendo
nei consumatori la sensazione di poca comprensio- ne dei meccanismi che
regolano la filiera.
La tracciabilità
è un tentativo di ridare fiducia
al consumatore, rendendo traspa- rente il sistema e permettendo un contatto fra
chi produce e chi consuma.
La tracciabilità
è fondata sull’identificazione
degli operatori e dei prodotti in tutti gli anelli della filiera e sulla
rilevazione e registrazione delle informazioni che descrivono il processo di
formazione e trasformazione del prodotto. I suoi elementi costitutivi sono:
identificazione, registrazione, legame con i dati, comunicazione.
LE CHIAVI DELLA TRACCIABILITÀ
-Identificazione
-Individuazione
univoca di unità logistiche e lotti produttivi che hanno subito lo stesso processo di trasformazione
-Legame con i dati
-Legame tra lotti
produttivi
-Legame tra lotti
e unità logistiche
-Legame tra unità logistiche
-Linguaggio comune
-Metodo condiviso
Consiste
nell’individuare in modo univoco
unità logistiche e lotti produttivi
che hanno subito lo
stesso processo di trasformazione.
Poiché la tracciabilità di filiera si riferisce non
genericamente alla produzione di
una data azienda, ma
a ogni unità
di prodotto materialmente e
individualmente identificabile,
la gestione dei
processi pro- duttivi deve
essere
fatta "per lotti", in
modo che sia possibile in ogni
momento l’identificazione delle
aziende che hanno
contribuito alla produzione di
una materia prima o di semilavorato o di un lotto di confezionamento.
Gestire la tracciabilità
significa attribuire un identificatore univoco a ciascun rag-
gruppamento di prodotti e seguirne il percorso fino al consumatore.
I sistemi di identificazione per le merci e gli standard
di codifica sono stati intro- dotti in tutta l’Unione Europea e sono ormai
armonizzati con il resto del mondo.
Il sistema EAN/UCC consente la trasmissione dei dati per
la tracciabilità e rin- tracciabilità
dei prodotti. L’applicazione degli standard EAN/UCC presuppone che tutti gli
attori della filiera
tengano
registrati i
numeri seriali dell’unità
logistica (SSCC), i numeri identificativi (identification numbers –
Global Trade Items Num- ber - GTIN), le informazioni attribuite all’unità imballo ed i numeri di locazione della loro
origine (Global Location Numbers).
Si tratta di un sistema di identificazione basato
sull’assegnazione ad ogni bene, ad ogni stadio della produzione e della
distribuzione, di un unico numero identificativo. Il sistema di numerazione
EAN/UCC fa sì che ogni numero sia unico.
La tracciabilità si
fonda sulla rilevazione e registrazione delle informazioni che descrivono il
processo di formazione e trasformazione del prodotto.
Gestire la tracciabilità
significa definire quali
informazioni registrare nel
corso della produzione e trasformazione del prodotto e lungo tutta la
filiera.
E’ fondamentale innanzitutto identificare le informazioni
“chiave”: l’unità logisti- ca,
l’operatore, il lotto e le sue caratteristiche, …
LA
SELEZIONE DELLE INFORMAZIONI
RILEVANTI
Dal punto di vista squisitamente teorico, al fine di
rintracciare un prodotto, è necessario
registrare le sole informazioni che, all’interno di un processo aziendale,
consentono di ricostruire i flussi in entrata (quali prodotti da quali
aziende), il processo di trasformazione (quali prodotti in quali lotti, quali
lotti in quali prodotti finiti), i flussi in uscita (quali prodotti a quali
aziende).
Esistono poi obblighi di carattere normativo che impongono
di indicare alcune informazioni sull’etichetta al consumo e dunque di
registrare e gestire tali infor- mazioni all’interno dei sistemi aziendali. E’
il caso della filiera delle carni bovine e della filiera ittica, per le quali il legislatore
comunitario ha sancito l’obbligo di riportare in etichetta determinate
informazioni relative ai prodotti, al fine di favo- rire la trasparenza delle
informazioni al consumatore.
Infine, ulteriori informazioni relative, ad esempio,
all’origine, alla composizione, al metodo di produzione, ecc. potranno essere
registrate sulla base di decisioni delle singole aziende, al fine di
caratterizzare e qualificare commercialmente il prodotto, inserendo tali
informazioni sull’etichetta al consumo.
Stabilire quali e quante debbano essere le informazioni da
tracciare è uno degli aspetti più delicati dell’intero processo. La fonte
principale per determinare que- sta scelta è
il comportamento del consumatore.
Uno dei temi critici in questo ambito di riflessione è
certamente quello della com-posizione dei lotti.
Il termine lotto individua un insieme di prodotti che ha
subito il medesimo processo di trasformazione e che presenta determinate
caratteristiche omogenee e predefinite. La dimensione del lotto è solitamente determinata dalla natura stessa
dei diversi processi produttivi, ovvero dalle modalità organizzative con cui diversi flussi in
entrata vengono organizzati in flussi in uscita. E’ inoltre influenzata dal
numero di informazioni che si vogliono tracciare: tutti i materiali che
contribui- scono a comporre un lotto dovranno presentare caratteristiche
omogenee rispetto a tali informazioni.
Ovviamente più il
numero delle informazioni cresce e più
il sistema diventa complesso.
La scelta di allargare il set delle informazioni
facoltative che qualificano il prodotto e che sono scambiate lungo la filiera
può dunque condizionare i meccanismi di
costituzione dei lotti e può determinare
processi di revisione delle procedure aziendali. La dimensione del lotto, oltre
a essere una delle maggiori determinanti della precisione delprocesso di
tracciabilità , influisce in modo rilevante anche i costi del processo stesso.
RILEVAZIONE E REGISTRAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Il sistema di rintracciabilità di filiera presuppone la registrazione
aggiornata, ar- chiviata e facilmente disponibile di tutte le informazioni
relative alle attività e ai flussi del
processo produttivo.
I mezzi di registrazione possono far ricorso a
documentazione manuale su sup- porti cartacei oppure all’utilizzo di
tecnologie. Entrambe le soluzioni presentano vantaggi e svantaggi.
Il sistema EAN/UCC, di cui Indicod cura la diffusione e la
corretta implementazione in Italia, mette a disposizione uno standard,
denominato UCC/EAN-128, studiato e sviluppato per implementare progetti di
tracciabilità , anche complessi, fornendo le basilari regole di sintassi, un
ampio set di informazioni e la simbolo- gia a barre per riprodurle.
Elemento fondamentale che caratterizza gli standard
EAN/UCC è la compatibilità a livello mondiale tra gli utilizzatori,
dovuta all’ampia diffusione e alla grande dispo- nibilità di sistemi già compatibili con gli standard EAN/UCC.
L’utilizzo di tabelle di riferimento internazionali per la codifica delle
informazioni garantisce la comprensione dell’informazione da parte di un utente
in qualsiasi parte del mondo.
LA CODIFICA
Caratteristica
principale dello standard
UCC/EAN-128 è quella
di codificare le informazioni e contemporaneamente
definirne il significato secondo un formato armonizzato, ovvero
una sintassi standard.
Ciò avviene attraverso
i cosiddetti identificatori di
dati (AI, acronimo di Application Identifiers), che servono per riconoscere le
informazioni riportate. Si tratta di prefissi standard utilizzati per
comunicare inequivocabilmente al sistema del cliente e del fornitore il
significato dell’informazione che li segue nonché il suo formato. Attraverso l’uso degli AI è
possibile codificare in modo univoco le informazioni fornendo così un accurato,
sicuro e competitivo strumento per la gestione della filiera.
Standard d’identificazione
Il sistema EAN/UCC prevede l’impiego di codici univoci per
identificare merci, beni e sedi in tutto il mondo. L’identificazione dei
prodotti e delle aziende è il pre- supposto fondamentale per la realizzazione
di sistemi di tracciabilità .
-Identificazione dell’unità consumatore/unità imballo
A livello internazionale, le unità consumatore e le unità imballo sono identificate come trade items,
ovvero unità per le quali esiste la
necessità di recuperare
informazioni predefinite e
che possono essere
prezzate, ordinate o
fatturate in qualsiasi punto
della filiera. Il termine si riferisce ai singoli articoli come alle loro
diverse configurazioni. La regola comune per la codifica EAN/UCC
prevede che ogni operatore assegni
a ciascuna unità
consumatore/imballo un Global Trade Item Number (GTIN). Tuttavia,
quando un prodotto viene espressamente confe- zionato per un cliente e può essere ordinato solo da tale cliente, questo
stesso può provvedere all’assegnazione del GTIN.
Il GTIN, associato al numero di lotto, identifica in modo
univoco l’unità consumatore/imballo in
tutto il mondo.
Contiene fino a
14 caratteri espressi
in quattro diverse
varianti: EAN/UCC-14, EAN/UCC-13,
UCC-12, EAN/UCC-8.
-Identificazione delle unità logistiche
Il numero sequenziale di collo (SSCC, acronimo di Serial
Shipping Container Co- de) è il codice
che identifica in modo univoco le unità
logistiche, ovvero qualsiasi entità
trasportabile e non divisibile assemblata per il trasporto e/o
l'immagazzi- namento. L’SSCC è un codice
di 18 caratteri non significativo e a lunghezza fissa, che non contiene elementi di classificazione.
Il carattere di estensione viene assegnato dall’utente
secondo le esigenze interne.
Il prefisso aziendale viene assegnato dalle organizzazioni
nazionali di codifica EAN o da UCC ad ogni organizzazione che desideri
identificare in via univoca ar- ticoli, sedi, beni e rapporti di servizio. Il
codice di riferimento delle unità
logisti- che viene assegnato dall’utente ed è strutturato in base alle esigenze interne. La
cifra di controllo viene calcolata in base all’algoritmo EAN/UCC.
-Il codice di locazione
La tracciabilità
prevede l’identificazione di tutte le entità fisiche (sedi) da cui trag- gono origine i
prodotti e in cui questi vengono confezionati e conservati. Queste sono, tra
l’altro, stabilimenti di produzione, centri d’imballaggio, vettori, grossisti e
dettaglianti.
Il codice di locazione (Global Location Number, GLN)
è il codice numerico che identifica ogni
entità legale, funzionale o fisica in
un’azienda o un’organizzazione.
I codici EAN/UCC sono unici e sicuri in tutto il mondo ed
in tutti i settori, ciò significa che ad ogni unità
viene allocato un codice univoco. Esso è
numerico o al- fanumerico, di lunghezza fissa e con una cifra di
controllo. É non significativo:
identifica un’unità ma
non contiene alcuna
informazione circa il
prodotto che identifica.
Le informazioni supplementari delle unità imballo e logistiche.
Oltre agli identificatori, lo standard prevede la
possibilità di codificare ulteriori
informazioni o attributi del prodotto (es. numero di lotto, data di
confezionamen- to, data di scadenza, quantità , paese d’origine, ecc).
Vale la pena sottolineare che lo standard UCC/EAN-128
è un sistema flessibile: è possibile infatti ampliare il set delle informazioni
gestite, senza rendere i sistemi in uso obsoleti e senza dover intervenire in
alcun modo sul sistema. Qualora fos- se necessario introdurre un nuovo AI,
questa operazione non comporterebbe in- fatti alcuna conseguenza sugli utenti
dello standard e sugli AI già definiti.
LA SIMBOLOGIA
Le tecnologie di identificazione automatica e di conservazione
dati (AIDC, dall’inglese Automatic Identification and Data Capture) si sono
sviluppate molto rapidamente ed ormai
sono largamente utilizzate.
Consentono di velocizzare
la movimentazione e ridurre gli errori legati alle informazioni veicolate
con docu- menti cartacei o ad inserimenti manuali di dati.
I codici a barre
Lo standard UCC/EAN-128 si avvale della simbologia per
codici a barre. I codic a barre sono i vettori dei dati utilizzati dal sistema
EAN/UCC per rappresentare i codici. Sono sistemi ottici, leggibili da scanner,
che usano un semplice sistema di codici con differenti larghezze di barre e
spazi. I lettori scanner utilizzano un fa- scio di luce rossa per riconoscere
il contrasto fra le barre e gli spazi del simbolo. Gli operatori, leggendo con
una penna ottica i codici, sono in grado di registrare automaticamente
l’informazione, con evidenti vantaggi in termini di velocizza- zione.
L’ottimizzazione del flusso delle informazioni e delle merci consente di ri-
durre drasticamente gli errori al momento della presa in carico dei prodotti,
ren- de più preciso lo scambio dei dati
e ridimensiona i tempi di movimentazione. La simbologia UCC/EAN-128,
inoltre, offre due importanti vantaggi: la concatena- zione, che permette l’unione
di molte informazioni in un unico codice a barre grazie all’utilizzo degli AI
e, conseguentemente, una gestione efficiente degli spazi in etichetta; la
decodifica selettiva, ovvero la possibilità
di selezionare solo determinate informazioni programmando lo scanner in
modo da riconoscere l’AI all’interno dell’intera stringa di dati presenti nel
codice a barre.
La radiofrequenza
La Tecnologia di Identificazione automatica che impiega la
radiofrequenza viene chiamata RFID dall'inglese Radio Frequency IDentification.
Le sue tre componenti principali sono:
-un Tag
-un dispositivo di
lettura/scrittura
-un software che
sia in grado di convertire le informazioni
L'elemento di identificazione è il Tag. Grazie ad un microchip su di esso
applicato, può assumere
svariate forme ed essere così applicato a prodotti, persone, animali e veicoli.
Il Tag trasmette i dati usando come
vettore le onde elettromagnetiche.
I dispositivi RFID possono essere sia passivi che attivi.
I primi sono costituiti in pratica solo da un chip, un condensatore e
un'antenna: se ricevono un segnale radio, il condensatore si carica e il
circuito ha abbastanza energia per inviare, tra- mite l'antenna, l'informazione
memorizzata nel chip. I dispositivi attivi invece so- no dotati di batteria,
raggio d'azione più lungo e non
necessitano di attivazione da parte del lettore. I chip di tipo passivo hanno
una durata pressoché illimitata ma
comportano un elevato consumo di energia da parte del lettore; la durata di un
chip attivo è invece più ridotta (solitamente compresa tra un anno e
un anno e mezzo) e consentono un consumo energetico inferiore.
I Tag possono essere classificati inoltre in:
-Read only, ovvero
dispositivi programmabili solo dal produttore
-Worm (write once,
read many), che possono essere programmati anche dagli utenti, ma comunque
un’unica volta
-Read/Write,
possono essere programmati anche dagli utenti più volte
Naturalmente, al crescere della complessità delle funzioni, cresce il costo del dispositivo.
-Il funzionamento pratico dell’RFID
Un dispositivo di lettura capta i segnali emessi da una
targhetta RFID e il Tag rimanda i segnali al dispositivo di lettura. In quel
momento si instaura un dialogo e ha luogo uno scambio di informazioni. Il dispositivo di
lettura e il Tag, entrambi dotati di antenna, comunicano tra loro attraverso
campi elettromagnetici. La condizione indispensabile è che entrambi lavorino sulla stessa
radiofrequenza.
-I vantaggi
-Il sistema di identificazione a radiofrequenza RFID
presenta alcuni innegabili van- taggi rispetto agli altri usati comunemente:
-E’ l'unico
sistema in grado di scambiare dati nelle due direzioni: non solo dal Tag al
lettore ma anche dal lettore (in questo caso scrittore) al Tag, modificandone
i dati contenuti
-E’ resistente
agli agenti esterni e pertanto si presta all’utilizzo in ambienti ostili (sporchi, umidi, ad alta temperatura)
-Ha una grossa
capacità di memorizzazione e consente
pertanto di trasportare una mole notevole di dati
-E’ leggibile a
distanza e non necessariamente deve essere visibile (può essere reso invisibile, quando sia necessario
per motivi di sicurezza o di riservatezza)
-Il processo di
lettura è molto efficiente e consente di
leggere più Tag contem- poraneamente
-I Tag possono
essere inoltre dotati di un codice di accesso, con la possibilità di rendere disponibili informazioni diverse
ai diversi utenti
Le questioni aperte
I dispositivi RFID, soprattutto per le applicazioni
più sofisticate, sono supporti
ten-denzialmente più costosi rispetto al
codice a barre e, pertanto, non tutte le merceologie si prestano all’utilizzo
della radiofrequenza. Si configura di conseguen- za uno scenario in cui codice
a barre e radiofrequenza coesisteranno, rispondendo a esigenze e condizioni
ambientali di utilizzo diverse.
Inoltre, la possibilità
di utilizzare la radiofrequenza nei rapporti tra operatori e non
esclusivamente all’interno dei singoli processi aziendali presuppone che si
utilizzi la stessa banda di radiofrequenza. Di conseguenza, prima che il
sistema RFID sia utilizzabile in un ambito di comunicazione tra operatori
diversi, è indi- spensabile definire
quale radiofrequenza utilizzare ed in particolare identificare una banda libera
a livello globale o comunque più ampio
possibile.
Infine, la frequenza deve soddisfare una serie di
condizioni, per esempio essere in grado di funzionare in modo efficiente ad una
determinata distanza (almeno di -5
m) o in condizioni di umidità superiore alla norma; di conseguenza, deve
essere selezionata sulla base dei risultati di appositi test.
EAN International e l’organizzazione americana UCC
(Uniform Code Council) sono attivamente impegnati nello sviluppo della
tecnologia di radiofrequenza, principalmente su due fronti: l’identificazione
della frequenza standard ottimale per a tracciabilità e la gestione logistica e l’adattamento del
sistema di codifica standard EAN/UCC per renderlo trasferibile su questo carrier
innovativo.
LO SCAMBIO ELETTRONICO DI DATI
Un elemento fondamentale in qualunque sistema di
tracciabilità è la facilità di co- municazione e di scambio di informazioni. I
dati di tracciabilità possono essere
trasmessi mediante mezzi elettronici e legati al relativo codice di identificazione
delle unità . Lo scambio elettronico di dati (EDI) è uno strumento veloce ed affi- dabile per
questo scopo.
La struttura standard dei dati nei messaggi scambiati deve
essere riconosciuta, in contenuto, significato e formato, da tutte le parti
coinvolte. Le aziende che decidono di implementare l’EDI per definizione sono
d’accordo sul tipo di informa- zioni che andranno a scambiare e come questi
dati si presenteranno. L’EDI comporta
fra le aziende coinvolte un grado maggiore di collaborazione e di condivi-
sione delle informazioni e una effettiva relazione commerciale.
La comunicazione standard nello scambio di dati permette
una trasmissione di dati veloce ed
efficace fra tutti
i partner della
supply chain. Questo
comporta scambi standardizzati (EDI), sia con VAN (value added network)
che utilizzano il linguaggio EANCOM, sia con Internet, utilizzando il
linguaggio XML.
Il linguaggio EANCOM è
uno standard basato sul linguaggio EDIFACT (Electronic data Interchange
For Administration, Commerce and Transport), sviluppato sotto ’egida delle
Nazioni Unite.
Il linguaggio XML (eXtensible Markup Language) è , invece,
il linguaggio destinato a rimpiazzare l’HTML nel World Wibe Web. La
standardizzazione di questa tecnologia è
relativamente recente, ma per l’EDI sembra essere flessibile ed aperta.
Rispetto al linguaggio EANCOM offre i seguenti vantaggi:
-Perfetta
compatibilità alle tecnologie internet
-Aumentata
capacità di rispondere alle
necessità di scambio in tempo reale
-Capacità di processare tutti i tipi di dati
-Supporto di tutti
i partner principali dell’industria di computer
-Un più basso costo di implementazione per compagnie
medio-piccole, rispet- to a quello richiesto per l’EDI con un VAN.
Presenta invece i seguenti svantaggi:
-La grandezza dei
file sono dalle quattro alle sei volte più
grandi di quelli del lin- guaggio EANCOM
-La mancanza di
sicurezza in interne
- INTESI e Alta Accessibilità: Legge Stanca 4/2004 -
INTESI si sta impegnando per rendere i suoi servizi sul
web, sul software e hardware, ad alta accessibilità. Vai all'articolo di
approfondimento.
Prototipi per demo
Uno dei problemi tipici quando si ha a che fare con
progetti di grande respiro (oltre 180000 linee di codice java) è tenere sempre
sotto controllo quello che si fa. Quando il progetto diventa grande, anche
l'analista ha difficoltà a ricordare il perché di determinate scelte. In
qualità di software architect in progetti del genere, mi sono trovato più di una
volta nella situazione di dover ridurre i tempi morti, e massimizzare il lavoro
degli sviluppatori, senza inutili frustrazioni. Difatti nelle prime fasi di
progetto i ripensamenti sono frequenti, e quindi gli sviluppatori più abili e
veloci si vedono costretti a reimplementare sempre tutto da zero, poiché le
specifiche cambiano sotto i loro occhi in modo subitaneo. Questo scoraggia il
team, e anche gli analisti che si sentono spinti a fare meno iterazioni,
anticipando cose che non sono loro chiare, per tentare di massimizzare il
lavoro degli sviluppatori. Inutile dire che questo approccio è alla lunga
pericoloso (anche se funziona e alza i costi). Oltre a ciò spesso i progetti di
queste dimensioni richiedono un database di test non banale, e scriverlo al più
presto serve a dare a tutti un "linguaggio comune" su cui basarsi: ma
chi aveva tempo da perdere in una cosa del genere? Novocaine nasce quindi da
questa esperienza, ed è un tool che consente di scrivere prototipi semi
funzionanti a partire da interfacce java pure. Con Novocaine, l'analista dà
allo sviluppatore un set di interfacce di analisi. È poi sufficiente dare in
pasto queste interfacce a novocaine.
Incapsulamento e Object Technology
Vedendo un Oggetto in isolamento il concetto sembra
potersi risolvere facilmente ma, cosa accade quando un Oggetto è condiviso con
altri? Una risposta sono gli Oggetti Immutabili. La discussione che segue
affronta due temi: le argomentazioni legate al preservare l'incapsulamento
dello stato di un oggetto e quelle relative all'uso e applicabilità di Oggetti
Immutabili. Verranno espressi alcuni accorgimenti di design e di programmazione
atti a sviluppare entrambe le tematiche. Lo sviluppatore ad Oggetti è
consapevole dell'importanza dei metodi di accesso per proteggere lo stato
"privato" di un elemento: il software di oggi vede un'abbondante
presenza di forme di questo tipo: Questa idea viene rafforzata da alcune
specifiche, nei differenti linguaggi, che fanno della naming convention sui
Getter/Setter la base per la capacità di esplorare componenti di cui non si
conosce il sorgente, come nel caso dei JavaBean!
Diffusione dell'informativa ai sensi del nuovo codice
privacy
no dei capisaldi del Codice in materia di protezione dei
dati personali (legge sulla privacy) è l' Informativa che, regolamentata
dall'articolo 13 del Codice, obbliga chiunque tratti dati personali a informare
in modo chiaro ed esaustivo gli interessati in merito ai motivi del trattamento
(finalità e scopi), ai criteri di elaborazione dei dati (sia manuali che
informatizzati) all'obbligo o meno a fornire le informazioni, alla durata dei
trattamenti e a dove rivolgersi per esercitare i diritti di controllo sanciti
dall'art.7 del Codice stesso. L'Informativa è quindi un atto farraginoso a
volte complesso da realizzare che se non effettuato nei modi dovuti genera
gravi conseguenze per il Titolare del trattamento (sanzioni amministrative,
sospensione dei trattamenti, rischio penale) L'Informativa è anche un atto di
civiltà, un accordo tra i due soggetti del trattamento (Titolare e Interessato)
che deve essere chiaro e rispettato; un atto che dice chiaramente cosa accadrà
dei dati trattati facilitando il diritto di controllo, sancito dal Codice, da
parte dell'Interessato. Recentemente il Garante ha sanzionato, anche
pesantemente, Titolari che non avevano adempiuto in modo corretto all'obbligo
dell'Informativa, sia per trattamenti "speciali" quali Video
sorveglianza, sanitari, etc che "normali" -quali quelli che sorgono
tra Aziende-, portando all'attenzione di tutti la fondamentale importanza ad
informare. L'articolo 13 dice che l'Informativa può essere comunicata oralmente
o per iscritto ma ciò deve avvenire previamente al trattamento dei dati. Il
legislatore nel consentire la forma di comunicazione orale ha permesso una
certa duttilità nel modo di prestare l'Informativa ma questo non deve trarre in
inganno o permettere a facili soluzioni. Un aspetto rilevante, e in un certo
senso nuovo per la società, è il fatto che il Codice abbia introdotto il
concetto di "inversione dell'onere della prova", ovvero non è chi
accusa un danno a dover dimostrare di averlo subito ma chi ne è imputato a
dover dimostrare che il danno non esiste. Questa novità, sino a ieri limitata
solo alle attività fisicamente pericolose, ha di fatto introdotto un rischio
nuovo nei normali comportamenti costringendo alla ricerca di forme
comportamentali a garanzia di coloro che effettuano i trattamenti. Atteso che la mancata Informativa
è un atto punibile anche con la sospensione del trattamento ovvero può anche
tramutare un trattamento da "lecito" a "illecito" è
fondamentale garantirsi di aver comunicato l'Informativa in modo corretto ed
esaustivo. La maggior parte delle Aziende, consce del rischio, hanno quindi
provveduto a inviare Informative cartacee a tutti gli interessati richiedendo
la conferma della ricezione camuffandolo nel c.d. consenso, non dovuto, al
trattamento. Tale metodo ha concorso nel generare confusione sul concetto di
consenso, trasformando un atto speciale e pieno di significati particolari in
un adempimento di basso livello. Oltre all'invio dello scritto come documento a
se stante, che tra l'altro richiede anche notevoli sforzi di adeguamento in
caso di aggiornamento necessario da una qualunque modifica delle
caratteristiche del Trattamento, è utilizzabile la miglior pratica di allegare
l'Informativa ad ogni documento generato; ovvero inviarla come allegato vero e
proprio o come stampato sul retro di ogni documento emesso. Anche questa
pratica pone dei limiti che possono essere superati con l'uso di particolari
accorgimenti; l'Informativa per essere conforme a quanto previsto deve
contenere informazioni che possono richiedere un certo spazio, facilmente
superiore al retro di una fattura. È quindi necessario adottare caratteri piccoli,
di difficile leggibilità, o forme discorsive estremamente abbreviate che
possono rendere l'Informativa priva dei contenuti di legge o quanto meno di
difficile comprensione. In ogni caso questi metodi non permettono di assolvere
al dettato legislativo "previamente informato". Quindi, tenuto conto
che la maggior parte dei trattamenti non necessita di consenso da parte degli
Interessati e che la stessa legge prevede in un certo senso forme abbreviate o
comunque forme alternative di comunicazione dell'Informativa pur rispettando i
parametri e le garanzie fondamentali del dettato legislativo, merita, in un
ottica di riduzione dei costi con alta garanzia di non sanzione, analizzare ed
eventualmente adottare forme alternative che oggi vengono messe a disposizione
dalle nuove tecnologie, così come più volte suggerito dal Garante per la
protezione dei dati personali in convegni ed altre pubbliche occasioni.
Le responsabilità dei motori di ricerca
I motori di ricerca sono data-base che indicizzano i testi
sulla rete e offrono agli utenti un accesso per la consultazione. Essi
pertanto organizzano le informazioni estratte dalla rete Internet attraverso
appositi software (in particolare gli spiders) e le offrono agli utenti così
organizzate. In particolare è importante sottolineare che l'indicizzazione
operata dal motore di ricerca non è frutto di un procedimento selettivo
volontario ma bensì automatico, in quanto i testi vengono indicizzati
attraverso l'utilizzazione di un programma che segue i link delle pagine web e
consente di individuare tutti i documenti di testo che incontra. Tale
indicizzazione potrà inoltre essere completata dai vari gestori dei siti che
hanno la facoltà di indicare delle parole chiave (i meta tags) attraverso le
quali il programma utilizzato dal motore di ricerca sarà in grado di rendere
ancor più completa l'indicizzazione. Pertanto in sintesi il motore di ricerca
può considerarsi un data-base che indicizza i testi presenti in rete attraverso
appositi software. A fronte di tali caratteristiche tecniche è opportuno
rilevare come i motori di ricerca, consentendo agli utenti della rete di
accedere ai più svariati materiali attraverso un reperimento automatico dei
documenti ipertestuali, si pongono inevitabilmente al centro di alcune rilevanti
problematiche giuridiche. Di recente il Garante italiano della Privacy è
intervenuto proprio in relazione alle informazioni fornite dai motori di
ricerca, stabilendo che, decorso un congruo periodo di tempo, non possono più
costituire oggetto di indicizzazione informazioni relative a condanne e
sanzioni. In particolare la decisione è stata adottata sulla base di un ricorso
presentato da un operatore pubblicitario che lamentava il fatto che una
sentenza di condanna emessa nei suoi confronti alcuni anni prima, e contenuta
nel sito di un Ente pubblico, difficilmente sarebbe stata dimenticata proprio a
causa delle indicizzazioni operate dai motori di ricerca che consentivano agli
utenti di risalire a tale notizia attraverso il solo nominativo del ricorrente.
Il Garante ha stabilito l'obbligo per l'ente di spostare l'informazione sulla
condanna in una parte specifica del sito non più indicizzabile dai motori di
ricerca, rendendola pertanto ugualmente disponibile, ma sottraendola ad
un'eccessiva rintracciabilità da parte dell'utenza. Un tale intervento era già
stato preannunciato dalla Autorità Garante per la protezione dei dati personali
al fine di tutelare nei confronti delle modalità di funzionamento dei motori di
ricerca il cosiddetto diritto all'oblio, ossia il diritto di ciascuno,
riconosciuto dal Codice dei dati personali, ad essere dimenticato nella sfera
pubblica in ordine a fatti accaduti da alcuni anni. Ma alla luce di questa
pronuncia e della normativa vigente, quali responsabilità sono addebitabili ai
motori di ricerca in relazione al loro modo di operare nella rete? In proposito
è indubbio che la responsabilità civile e penale si configurerà ogni qualvolta
il motore di ricerca ponga in essere una violazione diretta di una norma in
relazione all'attività posta in essere (come ad esempio accade nell'ipotesi
della violazione di un altro marchio oppure quando svolge nei confronti del
pubblico attività finanziaria abusiva). Si tratta in altri termini della
responsabilità che grava su chiunque per fatto proprio. Tuttavia ben più
complesso è stabilire quando il motore di ricerca possa rispondere
dell'illiceità dei documenti ipertestuali oggetto della indicizzazione
effettuata. Sotto tale profilo si può ritenere che il motore di ricerca non
possa rispondere dell'illiceità delle pagine web indicizzate poiché a fronte
dell'automaticità di reperimento delle informazioni rimarrà necessariamente
estraneo all'attività illecita posta in essere da terzi. Tutto ciò trova
conferma alla luce del recente decreto legislativo n. 70 del 2003 attutivo
della direttiva comunitaria n. 31 del 2000, il quale non prevede a carico dei
providers alcun obbligo preventivo di sorveglianza sulle informazioni trasmesse
o memorizzate. Del resto in linea generale l'assenza di un controllo nella fase
di indicizzazione è complementare al funzionamento stesso del motore di ricerca
che per sua natura ha l'obiettivo di offrire agli utenti della rete
un'informazione il più possibile esaustiva. Tuttavia recentemente alcuni dei
principali motori di ricerca presenti in rete hanno cercato di introdurre
alcune forme di controllo a livello di fase di indicizzazione. In particolare
in Germania i grandi motori di ricerca hanno accettato di eliminare dai loro
risultati tutti i siti di contenuto illegale adottando tale regola all'interno
di un codice di buona condotta redatto dall'associazione di
autoregolamentazione volontaria dei servizi multimediali FSM, organismo non
governativo nato nel 1997 e legittimato a ricevere i reclami dei navigatori
Internet tedeschi in merito a siti a contenuto illegale. Tutto ciò è
sicuramente utile, tuttavia è legittimo dubitare che tali tipi di accordo
avranno consistente efficacia ove non prevedano un continuo e rapido
aggiornamento dei siti da censurare, poiché nulla impedisce ai diversi
proprietari dei siti di modificarne i contenuti e le parole chiave per sfuggire
alla censura attuata dai motori di ricerca nella fase di indicizzazione. Sotto
altro profilo, diversamente sarà configurabile una responsabilità ove il motore
di ricerca consenta, attraverso la propria memorizzazione temporanea, di
rendere fruibili all'utente pagine web illecite non più esistenti nei
rispettivi siti e dagli stessi rimosse. In tale circostanza, infatti, il motore
di ricerca diviene l'unico responsabile del contenuto illecito richiamato.
Sotto quest'ultimo aspetto il legislatore all'art. 15 del richiamato decreto
ha, infatti, previsto per i providers, che svolgono attività di memorizzazione
temporanea, l'obbligo di agire per rimuovere e disabilitare l'accesso alle
informazioni che siano state rimosse dal luogo dove si trovavano
originariamente o il cui accesso è stato disabilitato o che un organo
giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione. Pertanto
sarà onere del motore di ricerca agire prontamente a posteriori ove venga a
conoscenza della illiceità di documenti ipertestuali temporaneamente
memorizzati. In proposito il Presidente del Tribunale di Parigi non ha ritenuto
responsabile una società proprietaria di un motore di ricerca per aver inserito
tra i siti indicizzati un sito lesivo della dignità e onorabilità di un utente,
proprio a fronte del fatto che detta società si è prontamente mossa eliminando
a posteriori all'interno del data-base ogni riferimento al sito contestato.
Infine, a conclusione dell'esame relativo alle diverse problematiche giuridiche
connesse al funzionamento di un motore di ricerca, è opportuno valutare se e
quando quest'ultimo possa incorrere nella violazione del copyright relativo ai documenti
ipertestuali oggetto di indicizzazione. A tal fine occorre distinguere a
seconda del tipo di collegamento (il link) utilizzato dal motore di ricerca.
Pertanto ove per rappresentare il link si utilizzi materiale protetto da
copyright senza il consenso del titolare si incorrerà nella violazione del
diritto d'autore. Diversamente nessuna violazione sarà configurabile ove il
link venga semplicemente utilizzato in quanto collegamento, poiché il contenuto
del sito linkato non viene copiato per effetto del link sul sito linkante ma
viene copiato soltanto sul computer dell'utente dietro istruzione del browser.
In ogni caso, al fine di evitare qualsiasi responsabilità per violazione del
diritto d'autore, come espressamente previsto dall'articolo 15 del d. lgs n. 70
del 2003, il motore di ricerca dovrà indicizzare le informazioni senza apporvi
alcuna modifica. Dovrà inoltre, secondo quanto stabilito da detta norma,
conformarsi alle condizioni previste per l'accesso alle informazioni,
conformarsi alle norme di aggiornamento delle informazioni e non interferire
con l'utilizzo lecito della tecnologia utilizzata in rete per ottenere dati
sull'impiego delle informazioni. In conclusione preme sottolineare che il
legislatore nel fissare tali doveri ha pedissequamente tradotto, senza
interpretarne il significato, le previsioni contenute all'interno della
direttiva comunitaria. Sarà, infatti, difficilmente immaginabile la possibilità
di dimostrare che un fornitore, e nel nostro caso un motore di ricerca, si sia
o meno conformato alle norme di aggiornamento delle informazioni oppure abbia o
non abbia interferito con l'uso lecito della tecnologia.
Perl web automation
Per molti Perl è stato ed è il linguaggio per i CGI o uno
dei tools indispensabili per analizzare i log di un server. In questo articolo
verrà presentato quello che si può fare con Perl non solo dentro o dietro le
quinte di un web server. Simulare l'interazione di un utente mediante un
browser è un'esigenza che nasce in diversi ambiti per trovare una collocazione
quanto mai naturale all'interno delle attività di testing. In questo documento
verranno presentate una serie di moduli per il linguaggio Perl, liberamente
disponibili, che possono essere usati nell'ottica della web automation.
Prendiamo ad esempio la pagina principale di un sito sicuramente noto ai più:
freshmeat.net. Il sito permette agli utenti registrati di vedere le notizie e
le releases in maniera selettiva. Supponiamo di voler realizzare un micro
agente in Perl che operi una login sul sito, acceda alla sezione degli articoli
e stampi a video i primi dieci titoli con i relativi links. Nella figura
successiva potete vederne una porzione, è stato evidenziato in rosso il form di
login. Dei campi contenuti "username" e "password" sono gli
unici che verranno usati. È importante non dimenticare il campo "Form
Action", perché è la pagina a cui devono essere mandati i dati della form
mediante una richiesta con metodo POST. L'algoritmica della soluzione
all'esempio proposto, visti i fini didattici, è molto semplice, nulla vieta di
estenderla per permettere il salvataggio dei cookies tra un'esecuzione e
l'altra e sfruttare il meccanismo di login persistente fornito da
freshmeat.net. Risulta più che mai evidente lo svantaggio maggiore di un
approccio eccessivamente a basso livello che porta alla gestione manuale non
solo della connessione TCP/IP ma anche di tutto il protocollo HTTP, senza
dimenticare la gestione degli errori per entrambi i protocolli (con conseguenti
deliri e follia). La situazione con Socket è peggiore, poiché questo modulo non
fa altro che esporre in Perl le primitive C di socket.h, tanto vale scrivere il
tutto direttamente in C! Ovviamente lo scopo primario per uno sviluppatore
dovrebbe essere semplificarsi la vita per concentrarsi sul problema e non sui
problemi necessari per ottenere un contesto risolutivo del problema ... anche
se non sempre è così. Per fortuna in questo caso ne possiamo uscire con tutti i
capelli attaccati alla testa! (E non perché abbiamo strappato quelli del nostro
compagno di "pair programming"!)
Avere un lavoro precario allontanerebbe i giovani dal
volontariato. E' l'allarme lanciato da Caritas
La flessibilita' del mercato del lavoro, l'assenza di
garanzie di durata dei contratti 'atipici' sono alcuni dei fattori che
''riducono il numero delle persone che praticano il volontariato, ma spingono
verso l'alto le appartenenze socio-economiche dei soggetti che lo praticano''.
Per questo l'allarme lanciato dal presidente della Caritas
italiana, mons. Francesco Montenegro, che questo pomeriggio in Vaticano e'
intervenuto alla tavola rotonda per celebrare i 25 anni di attivita' della
Federazione italiana delle comunita' terapeutiche. Secondo il presidente della
Caritas italiana il volontariato ''rischia di essere appannaggio delle classi
medio-alte. Tutto questo - ha specificato - non e' di per se' scandaloso, se
accanto a questo non ricordiamo che il volontariato e' uno dei percorsi di
partecipazione e di impegno civile; la funzione che nel passato avevano i
partiti, soprattutto popolari e il sindacato, di rappresentare classi sociali
meno tutelate, rischia di non essere assolta da nessuna agenzia sociale''.