Due termini sono diventati di recente molto comuni in campo
agroalimentare: ‘tracciabilità’ e ‘rintracciabilità’.Questo perché l’Unione Europea
ha stabilito che dal 1° gennaio 2005 gli operatori del settore alimentare dovranno
dare obbligatoriamente delle indicazioni relative alle origini dei prodotti e a
chi è intervenuto nelle singole fasi di produzione lungo tutta la filiera.
Carne, uova e prodotti ortofrutticoli dovranno avere una ‘carta di identità’, riportare
cioè sulla confezione un’etichetta una serie di informazioni che permettono di conoscere
il percorso di un alimento dalla produzione alla tavola rendendolo ‘tracciabile’.
Sarà possibile anche sapere dove è andata a finire tutta
la produzione di un certo lotto, informazione importante nel caso si volesse bloccare
una partita di alimenti ‘sospetta’ o difettosa, che non risponde alle dovute garanzie
di qualità o mette a rischio la salute dei consumatori: gli alimenti saranno ‘rintracciabili’.
Le informazioni di ‘tracciabilità’ compariranno sulle confezioni
in forma di codice alfanumerico, una sequenza di lettere e numeri dove ogni lettera
e ogni numero hanno un preciso significato. Utile per gli operatori, perché assicura
l’origine di ciò che viene messo in vendita, ma piuttosto difficile da leggere e
interpretare, ora come ora, per i consumatori.
Per i produttori gli obblighi di tracciabilità sembrano
un vantaggio, perché la qualità dei prodotti del nostro Paese può solo uscire vincente
in un confronto con il mercato globale, grazie alle regole severe sulle garanzie
in campo agroalimentare adottate dall’Italia.
Per i commercianti rendere ‘tracciabili’ i prodotti servirà
a fidelizzare i consumatori grazie alla trasparenza e all’informazione e a restare
su livelli di prezzo competitivi sul mercato.
I consumatori, prima di acquistare un prodotto, potranno
fare grazie alla tracciabilità valutazioni sia di costo che di fattori che coinvolgono
l’etica e la salute: ad esempio potranno sapere con certezza se la bistecca che
stanno per mangiare proviene da un animale sano o decidere (eticamente) di friggere
un uovo deposto da una gallina allevata a terra e non in batteria in condizioni
poco sopportabili.

CARNE E PRODOTTI ITTICI
Che informazioni troverà chi acquisterà una confezione di carne o del pesce?
L’origine del prodotto, cioè il paese di nascita dell’animale, l’allevamento dove
l’animale è cresciuto e il macello dove l’animale è stato abbattuto e trasformato
in carcassa. Per finire il luogo del sezionamento della carcassa in tagli
commerciali. Per il pesce sarà indicato il luogo di pesca e di allevamento, insieme
ad altre preziose indicazioni per il consumatore.
I produttori possono decidere di porre informazioni aggiuntive
volontarie sull’etichetta, ad esempio il tipo di alimentazione seguita dall’animale.
UOVA
E cosa comparirà sulle uova?
Il sistema di allevamento (‘0’ significa biologico, ‘1’ all’aperto, ‘2’ a terra
e ‘3’ in gabbia), il Paese, il comune e la provincia di provenienza, l’allevamento
in cui l’uovo è stato prodotto, il peso e data di deposizione (o di scadenza) del
prodotto.
ORTOFRUTTA
E sull’etichetta dei prodotti ortofrutticoli?
E’ difficile dare delle garanzie di
sicurezza ai consumatori per i prodotti del
comparto dell’ortofrutta perchè il consumo avviene quasi sempre allo stato di ‘fresco’.
I dati da riportare sull’etichetta per legge sono il nome e indirizzo dell’imballatore,
la natura del prodotto, il Paese di provenienza e la varietà (dove previsto), le caratteristiche commerciali ed eventualmente il numero di iscrizione alla banca
dati nazionale. Con l’entrata in vigore della legge di tracciabilità, dal 1° gennaio
2005 saranno introdotti anche la regione di provenienza e il centro di condizionamento
e confezionamento, cioè il luogo in cui un prodotto è stato ripulito e confezionato.
Anche nel caso dell’ortofrutta è consentito dare informazioni aggiuntive.
PRODOTTI BIOLOGICI
Vale anche per i prodotti biologici?
I prodotti biologici sono tracciabili e ‘rintracciabili’ già da 10 anni.
Dal 1995 infatti gli operatori del biologico sono tenuti a registrare su ‘schede
aziendali’ dati relativi al fornitore di un prodotto (o materia prima), alla successiva
destinazione di quel prodotto (o materia prima) e al rispetto delle norme per la
filiera dell’agroalimentare biologico (ad esempio metodi produttivi senza
l’uso di fertilizzanti e fitofarmaci di sintesi). E’ garantita quindi la provenienza
di ciò che arriva al consumo.
Con la normativa europea relativa alla tracciabilità non
cambia praticamente nulla: i dati vengono riportati sull’etichetta dell’alimento
biologico in forma di codice alfanumerico, consentendo di risalire all’operatore
che ha manipolato per ultimo un prodotto o di avere informazioni aggiuntive volontarie.
Pertanto i sistemi di tracciabilità olearia, tracciabilità
genetica, sistemi di tracciabilità per ortofrutta e molti altri settori, divengono
sempre più indispensabili, per le aziende e per i consumatori.